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Flash News

Alla Camera lo schema di riforma dell’ordinamento forense

28 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato presentato alla Camera per il prescritto parere parlamentare lo Schema di decreto legislativo recante la riforma dell’ordinamento forense, adottato in attuazione della delega di cui alla L. 137/2026, per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.

Il termine per l’esercizio della delega è fissato al 16 febbraio 2027.

Il provvedimento sostituisce la disciplina contenuta nella L. 247/2012, mantenendone l’impianto generale e introducendo una serie di aggiornamenti in linea con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega.

Tra gli obiettivi principali figurano:

  • il rafforzamento della libertà e dell’indipendenza dell’avvocato e della tutela del segreto professionale
  • la ridefinizione delle attività riservate comprensive oltre che della difesa in giudizio, delle procedure arbitrali rituali, della negoziazione assistita, della mediazione obbligatoria e demandata dal giudice e, ove connesse all’attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, della consulenza e dell’assistenza legale stragiudiziale
  • il ripristino del giuramento in luogo dell’impegno solenne
  • la disciplina dei compensi, prevedendo come questi debbano essere pattuiti per iscritto al conferimento dell’incarico, adeguati alla quantità e alla qualità della prestazione e possano essere determinati secondo specifiche modalità indicate
  • le modalità di esercizio della professione (individuale, associata, in rete e societaria)
  • la regolamentazione dei rapporti di monocommittenza e di collaborazione continuativa, prevedendo come il contratto debba essere provato per iscritto e indicare, tra l’altro, la durata e il compenso, e i criteri per determinarlo, il rimborso delle spese di formazione specialistica, assicurative e per incarichi svolti su richiesta del committente, il periodo iniziale di libero recesso e il termine di preavviso
  • il riordino della formazione
  • le modalità di accesso alla professione
  • gli organi forensi
  • il procedimento disciplinare.

Il testo di riforma dell’ordinamento forense è composto da 95 articoli e si articola in sei titoli, che organizzano la materia in modo sistematico:

  • il Titolo I contiene le disposizioni sui principi generali, le modalità di esercizio della professione, la formazione e l’aggiornamento professionale
    • il Capo I disciplina, fra le altre:
      • la deontologia, con un codice aggiornato almeno ogni tre anni e improntato, per quanto possibile, alla tipizzazione delle condotte
      • l’assicurazione per la responsabilità civile
      • la pubblicità sull’esercizio della professione
      • il compenso: deve essere pattuito per iscritto e liberamente, salvi i casi di equo compenso, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi e fermo il divieto del patto di quota lite, con la solidarietà delle parti del procedimento definito mediante accordo nel pagamento dei compensi e l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo assistito dal parere di congruità
      • il mandato professionale
    • il Capo II disciplina le modalità di esercizio della professione, individuale e collettivo, con:
      • l’associazione professionale, aperta ad altri liberi professionisti purché la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati
      • la nuova disciplina delle reti tra avvocati e multidisciplinari, dotate di soggettività giuridica se costituite con organo comune e fondo patrimoniale
      • la riscrittura della disciplina delle società tra avvocati (soglia dei 2/3 del capitale e dei diritti di voto riservata ai soci avvocati, maggioranza di soci avvocati nell’organo di gestione, divieto di influenza dominante del socio non professionista, limiti alla partecipazione agli utili dei soci non professionisti, divieto di attività prevalente in loro favore)
      • il conferimento dell’incarico da parte di un terzo 
      • la disciplina organica della monocommittenza e della collaborazione continuativa: il contratto deve essere provato per iscritto e indicare, tra l’altro, la durata e il compenso, che per la monocommittenza non può essere inferiore ai parametri ministeriali; il rapporto è sospeso, senza possibilità di recesso del committente, nei casi di indisponibilità fino a centottanta giorni per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia o infortunio
    • il Capo III disciplina la formazione e l’aggiornamento professionale:
      • con il passaggio dal sistema pluriennale dei crediti all’obbligo su base annuale, presidiato dalla sospensione amministrativa, disposta dall’ordine, previa diffida, se l’obbligo non è recuperato entro il primo quadrimestre dell’anno successivo
      • con l’esenzione, tra gli altri, dei professori universitari e dei ricercatori in materie giuridiche, salvo che per la deontologia e l’ordinamento forense
      • il titolo di avvocato specialista, conseguibile mediante corsi biennali o in base alla comprovata esperienza nel settore e attribuito dal Consiglio nazionale forense
  • il Titolo II disciplina gli albi, gli elenchi e i registri
  • il Titolo III regolamenta gli organi e le funzioni degli ordini forensi e del Consiglio nazionale forense
  • il Titolo IV è dedicato all’accesso alla professione, tirocinio ed esame di Stato
  • nel Titolo V vi sono le norme concernenti il procedimento disciplinare
  • nel Titolo VI sono presenti le disposizioni finali sulla prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e le disposizioni transitorie (tra cui quelle per i procedimenti disciplinari).
Di cosa si parla in questo articolo

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