L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista (a seguito della cessazione del contratto di agenzia commerciale), rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.