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Agenti in attività finanziaria: limiti alla promozione, collocamento e conclusione di contratti di conto corrente

6 Dicembre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare del 04 dicembre 2012, Prot: DT 95384, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), si è pronunciato sulla possibilità per gli agenti in attività finanziaria di promuovere, collocare e conclusione un contratto di conto corrente ai sensi dell’art. 128-quater del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385 (TUB).

Tale norma riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di intermediari bancari e finanziari, IMEL, IP e Poste Italiane. Ne consegue che l’agente può esercitare attività che rientrano anche in una soltanto delle due categorie previste (crediti e servizi di pagamento).

Secondo il Ministero, la promozione, il collocamento e la conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente per conto di una banca rientra nell’attività di agenzia in attività finanziaria nella misura in cui abbia ad oggetto un servizio di pagamento ed, eventualmente, un finanziamento regolato in conto corrente (ad es. fido o possibilità di sconfinamento); può avere a oggetto il deposito nella misura in cui questo è connesso o strumentale rispetto al conto corrente.

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