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Accordo di ristrutturazione del debito ed esenzione dal versamento del contributo di ingresso mobilità

12 Dicembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con nota prot. 37/0021642 dell’11 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3, L. n. 223/1991, nella parte in cui dispone l’esenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, dal versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della stessa Legge.

In particolare, è stato chiesto al Ministero di definire se, anche l’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito stipulato ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare, da imprese che nel corso del trattamento di CIGS abbiano necessità di attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 4 della L. n. 223/1991, possa essere assimilata alle fattispecie previste dall’art. 3 comma 3 citato, ai fini dell’esenzione dal versamento del contributivo.

In risposta a tale quesito, il Ministero, ribadendo quanto già evidenziato con nota prot. n. 14/4314 del 17 marzo 2009, ha affermato come l’accordo di ristrutturazione del debito configuri, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo.

Ne consegue la possibile assimilazione dell’istituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 223/1991 ai fini dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4 della medesima Legge, atteso peraltro che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese assoggettate alle procedure in questione.

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