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Accollo debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

24 Ottobre 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Il pagamento del debito d’imposta altrui mediante compensazione con crediti propri configura un accollo vietato, anche se posto in essere tra imprese aderenti a una Rete d’imprese dotata di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, istituita allo scopo di fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese retiste aderenti

Su questo punto si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 246/2025, escludendo la legittimità del modello operativo proposto da una Rete di imprese incaricata della gestione, in nome e per conto dei retisti, di determinati adempimenti e attività di supporto in materia fiscale, senza tuttavia assumere la titolarità delle relative posizioni tributarie.

Nel caso esaminato, la Rete prevedeva che un’impresa aderente (retista A) potesse estinguere debiti fiscali di un altro retista (B) utilizzando i propri crediti, nell’ambito di contratti interni coordinati dalla Rete, che garantiva la tracciabilità delle operazioni, senza effettuare direttamente le trasmissioni fiscali.

Secondo l’Agenzia, anche qualora l’operazione resti circoscritta all’interno della Rete, essa integra a pieno titolo un accollo tributario, che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 124/2019, è vietato se realizzato tramite compensazione

La normativa vigente (art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997) consente infatti la compensazione soltanto tra crediti e debiti intestati al medesimo soggetto.

Qualsiasi meccanismo che aggiri questa regola è da ritenersi inefficace e sanzionabile.

L’Agenzia ha richiamato inoltre l’ ordinanza n. 3930/2025 della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che crediti e debiti appartenenti a soggetti diversi non possono compensarsi, neppure in caso di accollo interno non liberatorio per il debitore accollato.

In termini pratici, i versamenti di imposte effettuati mediante compensazione di un credito dell’accollante con un debito dell’accollato non producono alcun effetto liberatorio: il debito resta dovuto e si applicano le sanzioni previste per l’omesso versamento (art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997).

Di conseguenza, laddove in un accollo venga disposta la compensazione, l’Amministrazione finanziaria procederà al recupero delle somme e all’irrogazione delle relative sanzioni.

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