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Giurisprudenza

Accesso fiscale nel domicilio privato e garanzia del contribuente

27 Ottobre 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 25050 – Pres. Perrino, Rel. Luciotti

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 25050 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che è nulla l’autorizzazione del Pubblico ministero che legittimi l’accesso fiscale al domicilio dei funzionari di polizia tributaria, quando essa si limiti a richiamare per relationem la richiesta dell’organo accertatore, senza una motivazione autonoma sulla sussistenza dei gravi indizi di violazioni tributarie (art. 52 d.P.R. 633/1972 e art. 33 d.P.R. 600/1973), e tale richiesta non sia stata prodotta in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, a fronte di specifica contestazione del contribuente.

In simili ipotesi, l’autorizzazione del PM deve considerarsi nulla e l’atto impositivo va annullato per vizio derivato.

La vicenda processuale esaminata riguardava una verifica fiscale condotta presso l’abitazione del contribuente, autorizzata con decreto del pubblico ministero che conteneva una motivazione sintetica e di contenuto sostanzialmente ricognitivo, fondata su una nota della Guardia di Finanza (con la quale si richiedeva l’autorizzazione all’accesso). 

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento deducendo, tra gli altri, l’illegittimità derivata dell’accertamento a causa della nullità dell’autorizzazione del PM, in ragione del fatto che essa risultava priva di motivazione in relazione ai gravi indizi di violazioni tributarie prescritti dalla legge per procedere con gli accessi nel domicilio privato del contribuente. 

La CTR Basilicata, confermando la legittimità dell’atto impositivo, aveva ritenuto sufficiente la presenza formale del decreto del PM, senza approfondire il contenuto della motivazione, né verificare se la nota della Gdf richiamata fosse stata ritualmente acquisita agli atti del processo.

La Corte di Cassazione ha censurato l’approccio della CTR, chiarendo che il giudice tributario è tenuto a controllare non solo la sussistenza dell’autorizzazione, ma anche la completezza del suo contenuto motivazionale.

Quando, come nella specie, la motivazione si fonda per relationem su un atto esterno, il controllo giudiziale diventa possibile solo se tale atto è stato prodotto in giudizio.

In mancanza, l’autorizzazione all’accesso fiscale al domicilio del contribuente è da ritenersi nulla e la documentazione acquisita in sede di accesso inutilizzabile.

A conferma della rilevanza delle garanzie sottese all’accesso domiciliare, la Corte ha richiamato la recente sentenza della Corte EDU Italgomme Pneumatici del 6 febbraio 2025, che ha evidenziato la necessità di assicurare un effettivo controllo giurisdizionale sull’intrusione nei luoghi professionali, pur riconoscendo che l’ordinamento italiano, in materia di accessi in abitazione (come nel caso in esame), già prevede presìdi più rigorosi e che soddisfano “i requisiti di qualità imposti dalla Convenzione”.

In conclusione, accolto il ricorso, la Corte di Cassazione ha rinviato per un nuovo esame del merito alla C.G.T. di secondo grado della Basilicata, precisando che sarà compito del giudice di merito accertare se la richiesta della Guardia di Finanza – potenzialmente idonea a contenere la motivazione in punto di gravi indizi – sia stata effettivamente prodotta agli atti del giudizio.

In  caso negativo, trattandosi di documento nuovo, ne è preclusa la produzione nel giudizio di rinvio, e l’avviso di accertamento rimarrà definitivamente caducato in via derivata, a causa della nullità dell’autorizzazione.

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