Con decreto pubblicato il 22 marzo 2025 il Tribunale di Venezia (dott.ssa Tosi) ha rigettato per mancanza del fumus boni iuris l’istanza di sospensione ex art. 2378 cod. civ. dell’esecuzione della delibera assembleare – con la quale erano stati designati i membri del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata – impugnata per abuso di maggioranza.
Invero, secondo il Tribunale: “L’abuso di maggioranza è l’illecito che commettono i soci quando esercitano il diritto di voto contro buona fede, e in particolare quando i soci di maggioranza (che possono certamente esercitare il voto nel proprio individuo interesse, liberamente valutato) esercitino il loro diritto al solo scopo di ledere il socio (tipicamente, il socio minoritario)”.
Tuttavia, nel caso di specie ciò non si era verificato: il socio, infatti, senza nulla dedurre in termini di ricadute sul diritto partecipativo, aveva lamentato la mancata nomina nel CdA e la designazione dei nuovi amministratori a tempo indeterminato, diversamente da quanto accadeva nel passato, allegando che ciò lo avrebbe privato della possibilità di prestare la propria attività in società, la quale peraltro non avrebbe più potuto trarre beneficio dalle sue competenze professionali.
Secondo il Tribunale è però necessario tener conto che “l’abuso di maggioranza costituisce violazione dei doveri contrattuali, che nascono dal contratto di società; e pertanto la lesione del socio minoritario, per essere rilevante, deve attenere, in via di principio, al suo diritto partecipativo, cioè al medesimo diritto che entra in gioco nel contratto sociale”.
Questa lesione, nel caso commentato, non è neppure stata dedotta dal socio, che si è limitato a dolersi di un danno economico derivante dalla mancata riconferma come amministratore.