Con decreto del 21 maggio 2025, il Tribunale di Venezia (Pres. Campagner), pronunciandosi su un ricorso avente ad oggetto l’annullamento della delibera assembleare che aveva approvato un aumento del capitale sociale con facoltà di eseguire i conferimenti mediante compensazione con crediti dei soci verso la società, ha chiarito le condizioni necessarie affinché una delibera possa ritenersi invalida per conflitto d’interessi e abuso di potere della maggioranza.
Nel caso di specie, il Tribunale ha preliminarmente ricordato che la compensazione tra il debito del socio sottoscrittore e il credito da questi vantato nei confronti della società è pacificamente ammessa (Cass. civ. n. 6711/2009) e che la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio non è contraria né all’interesse della società né a quello dei terzi creditori, contribuendo anzi al miglioramento della situazione patrimoniale.
Con riguardo all’abuso del diritto di voto, il Tribunale ha ribadito che l’annullamento della delibera assembleare può essere pronunciato esclusivamente quando l’esercizio del voto da parte della maggioranza “non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo piuttosto asservito al perseguimento di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale”, ovvero quando costituisca il frutto di un’intenzionale attività fraudolenta diretta a ledere i diritti patrimoniali dei soci di minoranza uti singuli.
I due requisiti operano in via alternativa e la prova dell’abuso incombe sulla parte che ne assume l’illegittimità.
Nel caso in esame, l’aumento di capitale era risultato determinante per il rilascio di una polizza fideiussoria in favore della società, escludendo così la carenza di giustificazione dell’operazione nell’interesse sociale; d’altra parte, veniva rilevato come l’effetto diluitivo dei soci di minoranza fosse imputabile alla libera scelta dei soci reclamanti di non sottoscrivere l’aumento; trattandosi di operazione scindibile, essi avrebbero quantomeno potuto sottoscriverlo fino a concorrenza del credito da rimborso dei finanziamenti da loro versati.
In relazione al conflitto d’interessi, il Tribunale ha precisato che, ai fini dell’annullabilità ex art. 2479 ter comma 2 c.c., è necessario che il socio il cui voto sia stato determinante sia portatore di un interesse personale incompatibile con quello della società, e che la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per quest’ultima.
Poiché, nel caso oggetto della pronuncia, la delibera aveva prodotto un miglioramento del patrimonio sociale, entrambi i presupposti sono stati ritenuti insussistenti, con conseguente rigetto del ricorso.


