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Giurisprudenza

Abusiva concessione di credito e sanzione dell’inefficacia del mutuo

15 Giugno 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276 – Pres. Terrusi, Rel. D’Acquino

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 19276 dell’11 giugno 2026, è tornata sul tema delle conseguenze dell’accertata abusiva concessione di credito in relazione ad un mutuo assistito da garanzia pubblica concesso ad un’impresa in crisi, in presenza di omessa valutazione del merito creditizio, sancendone quindi la sua inefficacia in caso di aggravamento del dissesto della società poi fallita (ad eccezione del caso in cui il giudice di merito accerti una condotta delittuosa del funzionario della banca erogatrice, in concorso con il debitore).

Nel caso di specie, la banca aveva concesso un mutuo chirografario garantito da MCC, e, in seguito al fallimento della società debitrice, aveva richiesto l’ammissione al passivo fallimentare; il suo credito veniva tuttavia escluso, prima dal Giudice del fallimento, quindi dal tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto ravvisabile l’abusiva concessione di credito, con conseguente nullità del finanziamento erogato. 

Preliminarmente, la Corte ricorda l’arresto delle Sezioni Unite n. 26724/2007, in tema di intermediazione finanziaria, ove si è ritenuto che la violazione di regole di semplici condotta può dar luogo a conseguenze di carattere risarcitorio: pertanto, le regole di correttezza e buona fede, per quanto di carattere imperativo, non necessariamente assurgono a nullità “testuale” (art. 1418, c. 3 C.c.) o a nullità “virtuale” per contrarietà a norme imperative (art. 1418, c. 1 C.c.); la violazione delle norme di condotta esauriscono i loro effetti nella fase funzionale o esecutiva del contratto, ma non attingono quella genetica.

Tale principio, è stato quindi riaffermato dalle Sezioni Unite in tema sia di rilascio di garanzie a opera di soggetti vigilati (Sez. Un. n. 8472/2022), sia di violazione di limite di finanziabilità del credito fondiario (Cass., n. 33719/2022).

Dello stesso tenore è la giurisprudenza della Corte in materia di concessione “abusiva” di credito, per cui la concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e di “sana e prudente gestione dei soggetti vigilati” (art. 5 TUB), tale da trasmodare in abusiva o illecita concessione di credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, viola una norma imperativa del sistema finanziario e innesca i profili risarcitori a tutela della massa dei creditori (Cass., n. 24725/2021; Cass., n. 18610/2021; Cass., n. 29840/2023; Cass., n. 28320/2024).

Il contratto finanziario stipulato, in violazione delle regole di condotta di sana e prudente gestione bancaria, con un imprenditore insolvente impossibilitato all’adempimento è pertanto un contratto lesivo dei diritti dei creditori, che aggrava il dissesto e che in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito; la sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti.

In tali casi, l’ordinamento appresta, infatti, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali, che comportano l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia.

Fa eccezione il caso in cui si accerti l’esistenza di un comportamento predatorio del creditore (Cass., n. 16706/2020; Cass., n. 4376/2024), ovvero ove si riscontri la consumazione di un “reato-contratto”, in cui la stipula del contratto è in contrasto con specifiche norme penali (Cass., n. 18016/2018; Cass., 17959/2020; Cass., n. 17568/2022; Cass., n. 21434/2023).

In quest’ultimo caso, il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario, ovvero l’esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, c. 1, n. 4, e 224, n. 2 L. F.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell’interesse della banca, il quale durante l’istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l’elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all’aggravamento del dissesto (Cass., n. 26248/2024), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto).

In quest’ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità, virtuale a termini dell’art. 1418, c. 1 C.c.

La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce, pertanto, comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzione dell’attività di impresa.

Al contempo, il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta all’aggravamento del dissesto in danno dei creditori.

Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l’effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l’accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l’art. 1418, c. 1 C.c.

Il decreto impugnato, per la Corte dunque, non avendo fatto corretta applicazione del suddetto insegnamento, va cassato con rinvio, per nuovo esame.

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