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Mutui abbinati a conto corrente: l’AGCM sanziona la banca

29 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha sanzionato una banca per pratiche commerciali scorrette in quanto prevedeva espressamente l’abbinamento obbligatorio tra la concessione dei mutui ai consumatori e la sottoscrizione di un contratto di conto corrente presso la banca stessa

Nel caso di specie, rileva l’AGCM, si trattava di servizi erogati a soggetti, come affermato dalla banca stessa, contraddistinti da caratteristiche socio-demografiche peculiari, vale a dire clienti extracomunitari.

Questi ultimi possono trovarsi in una situazione di debolezza rispetto al professionista, in quanto tendenzialmente più vulnerabili, in ragione delle barriere linguistiche e culturali, del livello di educazione finanziaria e, in taluni casi, della situazione reddituale.

Pertanto, la tipologia di clientela cui si rivolge l’istituto di credito avrebbe richiesto una particolare attenzione nel non imporre l’abbinamento del mutuo ad ulteriori servizi costosi senza soluzioni alternative, al fine di poter accedere al finanziamento.

L’AGCM sottolinea come tale pratica sia regolata da un’apposita previsione normativa, ossia dall’articolo 21, comma 3-bis del Codice del Consumo, secondo il quale deve considerarsi scorretta la pratica di una banca che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obblighi il cliente all’apertura di un conto corrente.

Sul punto, continua l’AGCM, quanto evidenziato in atti conferma l’esistenza di un abbinamento forzoso dei mutui concessi dalla banca con i propri conti correnti.

Lo stesso istituto di credito ha confermato l’esistenza della previsione contrattuale volta a vincolare l’approvazione di un mutuo all’apertura o comunque tenuta di un conto corrente, dandone motivazione, tuttavia, con lo scopo di facilitare i clienti ai fini della valutazione della concessione del mutuo e della sua gestione.

In conclusione, la condotta dell’istituto di credito risulta in contrasto con la previsione prevista all’art. 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo, inibendo la facoltà di scelta dei consumatori interessati e vincolandoli all’apertura di un conto corrente poter ottenere un mutuo, senza permettere di avere accesso ad eventuali soluzioni alternative disponibili sul mercato.

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