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Polizza per i lavoratori: concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente

22 Settembre 2020

Con Risposta n. 383 del 18 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il regime fiscale applicabile alla polizza assicurativa collettiva in favore di lavoratori dipendenti.

In particolare, precisa l’Agenzia, in tale ipotesi, l’importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. “fringe benefit”) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell’interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Tali somme, pertanto, sono da trattare come componente positiva del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, ferma restando l’applicazione del comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il valore dell’emolumento in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d’imposta, non risulta superato l’importo complessivo di euro 258,23.

Resta fermo che in tale ipotesi, le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita.


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