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Giurisprudenza

Dichiarazione fraudolenta anche senza “collusione” fra emittente e utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti

7 Gennaio 2020

Vincenzo Maria De Angelis, Studio legale e fiscale Stufano Gigantino Cavallaro e associati

Cassazione Penale, Sez. III, 23 agosto 2019, n. 36359 – Pres. Andreazza, Rel. Aceto

Nell’ambito delle operazioni soggettivamente inesistenti – in cui la prestazione è vera ma la falsità è riferita ai soggetti con i quali è intercorsa l’operazione – ai fini della detrazione dall’imponibile dei costi documentati dalla fattura falsa dal punto di vista soggettivo, è necessario che tali costi siano certi e corrispondenti a quelli effettivamente sostenuti, anche quando la prestazione descritta, oggettivamente vera e reale, sia riferibile materialmente ad altro soggetto, diverso dall’emittente.

Nel caso di specie non solo sono rimasti ignoti i fornitori della prestazione, ma è risultata altresì dubbia la corrispondenza tra costi sostenuti a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute e costi fatturati.

L’incertezza soggettiva nonché quella oggettiva sulla veridicità dei valori contabilizzati rispetto a quelli fatturati sono di per sé sufficienti per ritenere sussistente l’elemento soggettivo previsto dall’articolo 2 del D. Lgs n. 74/2000, a nulla rilevando l’assenza di “collusione” tra emittente e utilizzatore delle fatture emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti.

Ciò in quanto il dolo di evasione a carico di chi si serve del documento contabile in dichiarazione, indicando costi fittizi, sta nella consapevolezza che colui che effettua la prestazione non fattura il corrispettivo versato dall’emittente, ottenendo un indebito vantaggio fiscale in quanto l’Iva versata dall’utilizzatore della fattura non è stata pagata dall’esecutore della prestazione medesima. (Sul punto cfr. Cass., n. 19012/2015).

 


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