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Giurisprudenza

Efficacia di giudicato del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento

26 Aprile 2018

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 23 maggio 2017, n. 12925 – Pres. Nappi, Rel. Di Marzio

La Suprema Corte si esprime, nella presente pronuncia, sul tema dell’attitudine al giudicato del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento a seguito del decreto legislativo n. 5 del 2006, contenente la riforma organica della disciplina del fallimento.

In un primo momento, la Corte ripercorre i principi formatisi nel contesto normativo previgente, in base ai quali l’autorità di giudicato del decreto di rigetto era in radice esclusa. L’indirizzo giurisprudenziale antecedente e sostanzialmente uniforme, partiva dal presupposto della connotazione prevalentemente pubblicistica della fase prefallimentare, che si svolgeva in forme camerali (Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2006, n. 26081; Cass. 20 febbraio 2006, n. 2975; Cass. 7 ottobre 2005, n. 19643; Cass. 27 novembre 2001, n. 15018; Cass. 6 ottobre 1999, n. 11107; conforme anche la dottrina, tranne qualche isolato precedente disomogeneo, reso in fattispecie particolari Cass. 18 gennaio 2000, n. 474; Cass. 26 giugno 2000, n. 8660).

In seguito, la Suprema Corte afferma che la soppressione, ad opera delle riforme della disciplina fallimentare del 2006 e successive modifiche, dell’iniziativa officiosa nella dichiarazione del fallimento e la sottoposizione dell’istruttoria prefallimentare ad un modello di tipo contenzioso, pongono le premesse perché l’inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato del provvedimento di rigetto sia complessivamente ripensata.

Alla luce del nuovo dettato normativo, la riproponibilità della domanda di fallimento, già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile, va valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca del fallimento. Il giudicato opera per sua natura rebus sic stantibus: copre il dedotto e il deducibile, ma non può coprire ciò che ancora ha da venire ad esistenza, come, nel caso di specie, l’accertamento del credito del creditore che all’epoca della prima istanza di fallimento aveva mera forza di decreto ingiuntivo sottoposto ad opposizione, e dunque di una cognizione soltanto sommaria, mentre alla presentazione della seconda istanza di fallimento era divenuto oggetto di un decreto ingiuntivo confermato a cognizione piena con sentenza.

Pertanto, il rigetto della domanda di fallimento per motivi di merito dà luogo o meno al formarsi del giudicato a seconda delle ragioni del rigetto del ricorso o della revoca del fallimento, mentre nel caso in cui questi siano stati determinati da rilevi meramente processuali (come nel caso di rinuncia del creditore ovvero del P.M.), non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza (Cass. 18 giugno 2014, n. 13909).

Infine la Corte di Cassazione si pronuncia conformemente all’orientamento giurisprudenziale consolidato in merito alla questione dell’oggetto dell’accertamento dello stato di insolvenza in una società in fase di liquidazione. In particolare, nell’applicazione dell’art. 5 l. fall., la valutazione del giudice “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass. 30 maggio 2013, n. 13644).


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