Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, del 14 ottobre 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/1536 del 06 luglio 2026, che modifica le RTS stabilite dal Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il CSDR (Regolamento 909/2014/UE), in materia di disciplina del regolamento titoli (settlement discipline).
Si ricorda, in particolare come il CSDR si occupi del miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea, stabilendo norme per l’organizzazione dei depositari centrali di titoli (central securities depositories – CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento degli strumenti finanziari più sicuro, efficace e agevole.
La nuova normativa definisce le regole operative in tema di tempistiche di pre-settlement, allocazioni, conferme, strumenti per l’efficienza delle operazioni e monitoraggio dei mancati regolamenti (settlement fails), trovando applicazione nei confronti delle imprese di investimento e dei depositari centrali di titoli (CSD).
L’intervento di revisione si è reso necessario in seguito all’approvazione del Regolamento (UE) 2025/2075, che ha modificato l’art. 5 par. 2 del CSDR riducendo il ciclo ordinario di regolamento dei titoli da due giorni lavorativi ad un solo giorno lavorativo dalla negoziazione (transizione al ciclo T+1).
L’esperienza applicativa maturata dall’entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 ha evidenziato l’esigenza di allineare le informazioni di attribuzione e conferma alle istruzioni di regolamento, anticipando la comunicazione della sede di regolamento (PSET) ed eliminando i ritardi operativi.
Si è reso altresì indispensabile promuovere la piena automazione dei processi (Straight-Through Processing, STP) basata su norme di messaggistica internazionali aperte, ed aggiornare il perimetro delle transazioni soggette a monitoraggio a seguito dell’esclusione delle operazioni di buy-sell back e sell-buy back dall’art. 5 par. 2 della CSDR.
In risposta alle nuove esigenze di mercato, la disciplina riformata dal Regolamento delegato (UE) 2026/1536 introduce le seguenti principali novità:
- l’obbligo per i clienti professionali di trasmettere le attribuzioni e le conferme scritte entro le ore 23:00 CET della data di negoziazione, utilizzando formati elettronici strutturati e leggibili meccanicamente conformi a norme di comunicazione internazionali aperte
- l’obbligo per i CSD di richiedere ai partecipanti l’invio delle istruzioni di regolamento il prima possibile ed entro le ore 23:59 CET del giorno della negoziazione
- la messa a disposizione obbligatoria da parte dei CSD della funzionalità di regolamento parziale automatico (automatic partial settlement), della collateralizzazione automatizzata per l’accesso al credito infragiornaliero e di modalità di regolamento lordo in tempo reale (Real-Time Gross Settlement, RTGS) o mediante almeno tre lotti di regolamento giornalieri
- il rafforzamento delle misure di monitoraggio dei mancati regolamenti, con segnalazioni mensili alle autorità competenti, pubblicazione dei dati per tipologia di strumento finanziario e identificazione dei primi dieci partecipanti con i tassi di errore più elevati.
I CSD e gli intermediari sono tenuti ad adeguare i propri sistemi informatici in linea con il calendario di attuazione progressiva stabilito dal legislatore europeo.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1536 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ossia il 3 novembre 2026, e si applica a decorrere dal 7 dicembre 2026, fatte salve le decorrenze differite al 1° luglio 2027 ed all’11 ottobre 2027 per specifiche funzionalità tecniche e di segnalazione (per il dettaglio, si rinvia all’art. 2 del regolamento delegato).

