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Giurisprudenza

Abusiva concessione di credito e presupposti per la nullità del mutuo

14 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 18 settembre 2026, n. 25533 – Pres. Pazzi, Rel. Zuliani

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25533 del 18 settembre 2026, si è espressa in materia di abusiva concessione del credito e nullità del contratto di mutuo, precisando i presupposti necessari per dichiarare l’invalidità del finanziamento erogato all’impresa in crisi.

La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società cessionaria del credito avverso il decreto del Tribunale di Vicenza, che aveva confermato il rigetto dell’insinuazione al passivo fallimentare con riguardo a due contratti di mutuo ipotecario erogati da un istituto di credito. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto i mutui affetti da nullità radicale per contrarietà all’ordine pubblico ed alle norme penali sulla bancarotta, applicando la regola della soluti retentio ex art. 2035 c.c., sul presupposto dell’immoralità della condotta volta al rientro da precedenti esposizioni chirografarie.


Abbiamo organizzato per il prossimo 18 novembre il webinar “Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore” che approfondirà l’ulteriore estensione del perimetro dell’opponibilità alle banche della concessione abusiva di credito, ovvero gli impatti sulle fideiussioni. Il programma completo è visibile al seguente link.


Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso formulati dalla società attrice ex art. 360 comma 1 n. 3) e n. 4) c.p.c., censurando la motivazione della pronuncia impugnata.

La Corte ricorda preliminarmente – aderendo ad un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – che, in tema di finanziamento all’impresa in stato di insolvenza o decozione, la nullità del contratto ex art. 1418 comma 1 c.c. presuppone la violazione di una norma imperativa penale, rilevando “allorché l’atto di esercizio dell’autonomia privata collida così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato. Ciò vale, per la precisione, quanto ai cosiddetti reati-contratto, ovvero alle fattispecie in cui la legge penale descrive la condotta tipica in termini corrispondenti a quelli che per il diritto civile occorrono per il perfezionamento di un contratto. Un atto avente una finalità economico-sociale volta a realizzare il risultato vietato dalla legge penale, identificabile appunto nella mera stipulazione di quel negozio, è di per sé in contrasto con una norma imperativa, e quindi nullo insanabilmente ex art. 1418, comma 1, c.c.” (Cass. n. 21434/2023).

Il discrimine tra finanziamento lecito ed abusiva concessione del credito risiede nella sussistenza o meno di ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa finanziata, da valutarsi rigorosamente ex ante (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 18610/2021); ciononostante, la semplice violazione dei doveri di diligenza o delle regole di sana e corretta gestione ex art. 5 del d.lgs. n. 385/1993 non determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., vertendosi in tema di regole di comportamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 26724/2007).

Nello specifico, l’affermazione della nullità per contrasto con norme imperative penali richiede un rigoroso accertamento motivazionale articolato sui seguenti elementi essenziali:

  • l’esatta ed individuale individuazione della specifica fattispecie incriminatrice penale asseritamente violata
  • l’accertamento in concreto della sussistenza sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo del reato
  • la dimostrazione della consapevole partecipazione dell’istituto di credito quale concorrente esterno nel reato dell’imprenditore finanziato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19288/2026).

Inoltre, la decisione ha chiarito che il generico richiamo alla contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume economico non può surrogare la mancata indicazione della norma penale violata (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 16706/2020; Cass. Civ., Sez. I, n. 7134/2026). Diversamente, l’applicazione incontrollata delle clausole generali genererebbe un’intollerabile incertezza nella stabilità dei rapporti negoziali.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

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