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Giurisprudenza

Polizze unit linked e obblighi informativi

5 Ottobre 2026

Felice Visconti, dottorando in Diritto dei mercati finanziari presso l’Università degli studi di Catanzaro

Corte d’Appello di Venezia, 17 settembre 2026 n. 1722 – Pres. Zanon, Rel. Rizzieri

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1722 pubblicata il 17 settembre 2026 (Pres. Zanon, Rel. Rizzieri), si è pronunciata in materia di tutela del cliente rispetto alle polizze vita c.d. unit linked.

Il caso aveva ad oggetto un contratto (inquadrabile tra le polizze vita di ramo III) con una spiccata componente finanziaria: il cliente, infatti, non riceveva garanzie di restituzione del capitale e il denaro pagato all’intermediario sotto forma di premi veniva investito in fondi caratterizzati da linee di investimento a rischio medio-alto; il mero andamento degli investimenti avrebbe determinato la prestazione esigibile dal cliente. Il cliente agiva in giudizio in seguito alla illiquidità dei fondi, che provocava l’impossibilità di riscattare la polizza, e invocava la responsabilità degli intermediari (compagnia emittente e broker) per la condotta degli stessi nella fase precontrattuale. 

La Corte, in primo luogo, ha affermato che l’art. 25-bis t.u.f. – nella versione precedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 129/2017 – comporta l’applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f. agli intermediari che promuovono la sottoscrizione di contratti assicurativi dotati di una rilevante componente finanziaria, come nel caso di specie, sottolineando l’irrilevanza del canale di distribuzione degli stessi. 

Il rapporto dedotto in giudizio, infatti, tradiva una causa di investimento e altro non era che un “mero contenitore giuridico di un’operazione di gestione finanziaria”. 

I giudici, in secondo luogo, hanno evidenziato che gli obblighi di profilatura del cliente e quelli informativi e relativi al giudizio di adeguatezza non riguardano soltanto gli intermediari incaricati del collocamento delle polizze, ma si radicano anche in capo alla compagnia emittente: e a tal riguardo invocano l’art. 87, comma 3, Reg. Consob n. 16190/2007, il quale “impone alle imprese di assicurazione l’adozione di idonee procedure volte a garantire il rispetto delle regole di comportamento anche quando operano tramite reti distributive, nonché la verifica in concreto della loro osservanza”. Senza che ciò venga meno nei casi in cui la promozione dei contratti sia curata dai c.d. broker, la cui autonomia rispetto alla compagnia non toglie che su quest’ultima vige l’obbligo di controllare che le proprie polizze vengano collocate nel rispetto delle regole di correttezza, trasparenza e adeguatezza.

Obblighi di profilatura e giudizio di adeguatezza che, nel caso di specie, è risultato non fossero stati adempiuti (non essendo emersa, tra l’altro, la somministrazione di un questionario di profilatura adeguato), e senza che assuma decisivo rilievo la dichiarazione del cliente di presa visione della documentazione contrattuale, “trattandosi di formule di stile che non elidono gli obblighi sostanziali di informazione e protezione dell’investitore non professionale”.

A ciò si aggiunge che il materiale informativo predisposto dall’impresa di assicurazione era intrinsecamente insufficiente e di difficile comprensione: lo stesso infatti, oltre a descrivere le condizioni contrattuali, avrebbe dovuto evidenziare i rischi per il cliente e la natura e liquidità degli strumenti finanziari. In mancanza di ciò, pertanto, si è ritenuto che l’impresa avesse concorso causalmente all’inadempimento informativo. 

Infine, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità per cui, in materia di intermediazione finanziaria, l’accertamento della violazione degli obblighi di informativi comporta una presunzione di collegamento causale tra l’inadempimento e il danno subito dall’investitore; e ha anche riaffermato che la responsabilità degli intermediari convenuti si iscrive in quella precontrattuale da contatto sociale qualificato, con applicazione del regime della responsabilità contrattuale (il termine di prescrizione è pertanto decennale e decorre dalla conoscibilità del danno e non dalla stipula del contratto).

Il tutto con la precisazione finale che il danno patito dall’investitore dà luogo a un debito di valore e va incrementato con gli interessi compensativi calcolati dalla data dell’esborso da parte del cliente. 

In conclusione, la Corte d’Appello conferma la decisione di primo grado, riaffermando la responsabilità degli intermediari convenuti e la conseguente condanna al pagamento del danno quantificato in base all’importo dei premi versati (50% a carico della società emittente, 25% a carico di ciascuno dei broker coinvolti). 

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