La disciplina del conto di base è stata introdotta con l’attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive – PAD), al fine di promuovere l’inclusione finanziaria, la trasparenza delle condizioni economiche e la mobilità transfrontaliera dei consumatori all’interno del mercato unico.
In Italia, il recepimento è avvenuto tramite il D. Lgs. 37/2017, che ha introdotto gli artt. 126-noviesdecies e ss. nel TUB.
Si ricorda che la nostra Rivista ha organizzato, sul tema, un webinar per il giorno 15 ottobre 2026 “Conto di base: le nuove aspettative di Vigilanza – Prossime scadenze 30 novembre 2026“, che analizzerà, oltre alla disciplina del conto di base, le indicazioni della Vigilanza e le implicazioni per gli operatori.
La disciplina attuativa di dettaglio è stata quindi successivamente definita dal Decreto MEF 70/2018, che ha fissato i criteri per la determinatezza del canone annuo ragionevole, le caratteristiche dei servizi essenziali inclusi e le soglie reddituali per l’accesso gratuito destinato alle fasce svantaggiate e ai pensionati.
Nonostante l’impianto normativo primario e secondario, l’applicazione pratica del conto di base in Italia ha mostrato una diffusione nettamente inferiore alle potenzialità: a fronte di una platea stimata di oltre 7 milioni di residenti aventi diritto alla gratuità del servizio, i conti di base attivi risultavano appena 180 mila.
Alla luce di queste evidenze e delle criticità riscontrate dall’azione di tutela (tra cui mancato inserimento nel catalogo prodotti, ingiustificate resistenze all’apertura e prassi elusive), Banca d’Italia ha emanato lo scorso 5 agosto degli Orientamenti di Vigilanza che invitano agli intermediari a rimuovere ogni ostacolo informativo, procedurale o informatico all’offerta.
Contestualmente, impongono alle funzioni di controllo (compliance ed internal audit) di svolgere un’approfondita verifica interna da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, ponendo come termine ultimo per l’adeguamento il 30 novembre 2026.
Il contenuto dell’obbligo per gli operatori bancari e gli intermediari
Il TUB, all’art. 126-novisdecies, impone a banche, Poste Italiane S.p.A. e a tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP) abilitati all’offerta di conti di pagamento ai consumatori, un vero e proprio obbligo di offerta del conto di base.
Tale obbligo trova deroga unicamente per gli intermediari che rivolgono l’attività in via esclusiva a non-consumatori, per quelli specializzati in prodotti di investimento/finanziamento con conti meramente strumentali o per i PSP che storicamente non offrivano i servizi essenziali previsti dalla normativa.
A questo obbligo corrisponde quindi un diritto soggettivo riconosciuto a tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione Europea, senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità, al luogo di residenza o alla condizione economico-patrimoniale; il perimetro dei beneficiari include esplicitamente le persone senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i rifugiati.
Tuttavia, l’obbligo di offerta del conto di base non si traduce in un generico “obbligo di contrarre” o in un dovere incondizionato dell’intermediario di agire sempre nell’interesse del richiedente laddove difettino i presupposti di legge: in particolare, tale obbligo trova un preciso limite nella titolarità di altri conti di pagamento in capo allo stesso consumatore: l’apertura può quindi essere rifiutata se il richiedente risulta già titolare di un conto di pagamento in Italia che consenta l’utilizzo dei medesimi servizi essenziali.
Inoltre, il PSP non può agire da intermediario per contratti o servizi di terzi, né può subordinare l’apertura del conto di base all’acquisto di servizi aggiuntivi o prodotti finanziari/assicurativi complessi; la ratio della norma è infatti quella di evitare che la finalità di inclusione finanziaria venga snaturata a scopi di sollecitazione commerciale.
Le diverse tipologie di conto di base
Il conto di base è strutturato come un conto corrente ad operatività predefinita, idoneo a coprire le esigenze personali essenziali (accredito stipendio/pensione, bonifici SEPA, carte di debito, prelievi, addebiti diretti), con il divieto assoluto di concedere fidi, aperture di credito, sconfinamenti o carte di credito.
La disciplina contempla tre principali tipologie operatività/regimi di costo:
- Conto di base ordinario: accessibile a qualsiasi consumatore privo di altro conto di pagamento in Italia; prevede un canone annuo onnicomprensivo “ragionevole” che copre un numero prefissato di operazioni (stabilito nell’Allegato A del Decreto MEF 70/2018) e non può superare il costo mediano applicato dall’intermediario alla clientela ordinaria per i medesimi servizi
- Conto di base per fasce socialmente svantaggiate (gratuito): spetta ai consumatori con un ISEE in corso di validità inferiore a 11.600,00 euro. Il conto è offerto in totale esenzione da spese e da imposta di bollo. L’accesso richiede un’autocertificazione dell’ISEE e la dichiarazione scritta di non essere titolare di altro conto di base; ogni componente del nucleo familiare calcolato ai fini ISEE ha diritto a richiedere un conto gratuito distinto (purché non sia già cointestatario di un conto analogo) e la cointestazione del conto è ammessa esclusivamente tra componenti del medesimo nucleo familiare ISEE
- Conto di base per titolari di trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro lordi annui: garantisce la gratuità delle operazioni essenziali previste dall’Allegato B del Decreto MEF (tra cui accredito pensione illimitato e prelievi ATM del gruppo). La cointestazione è consentita solo se ciascun intestatario percepisce una pensione d’importo lordo annuo fino a 18.000 euro; per consentire l’operatività a familiari non in possesso dei requisiti (es. figli) si deve ricorrere all’istituto della delega ad operare.
Il limite del rispetto della disciplina AML/CTF
L’unico vera limite primario ed inderogabile all’obbligo di apertura del conto di base è rappresentato dal rispetto della disciplina di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CTF).
L’apertura deve infatti essere rifiutata qualora l’intermediario non sia in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela o riscontri un rischio concreto ed effettivo di violazione delle norme antiriciclaggio.
Su questo fronte, gli Orientamenti di Vigilanza di Banca d’Italia segnano una svolta fondamentale imponendo il superamento di prassi e blocchi operativi del passato.
In primo luogo, la valutazione del rischio AML deve avvenire esclusivamente caso per caso, secondo criteri di stretta proporzionalità; viene così vietato qualsiasi automatismo che porti a negare l’apertura del conto sulla sola base dell’appartenenza del richiedente a categorie astrattamente considerate “ad alto rischio”, come nel caso di richiedenti asilo, rifugiati o persone senza fissa dimora.
Parallelamente, la Vigilanza richiede che i processi operativi e le piattaforme informatiche degli intermediari vengano adeguati per acquisire e gestire anche la documentazione non ordinaria ma legittima. Di conseguenza, la presentazione di elementi quali il codice fiscale provvisorio di tipo numerico o la ricevuta della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno non può più tradursi in un ostacolo procedurale o in un motivo di scarto informatico.
Infine, viene chiarito che la condizione economico-patrimoniale del cliente è del tutto irrilevante ai fini AML: eventuali valutazioni sulla precarietà finanziaria o sulla limitata capacità reddituale del richiedente non possono in alcun modo giustificare il rifiuto del conto, ma rilevano esclusivamente al fine di verificare il diritto del consumatore alle agevolazioni tariffarie o alla gratuità previste per legge.
La comunicazione del rifiuto all’apertura del conto di base da parte della banca
Qualora l’istruttoria della banca si concluda con un esito negativo, l’art. 126-vicies del TUB stabilisce garanzie procedurali inderogabili a tutela del consumatore, che possono così sinteticamente riassumersi:
- tempistica di riscontro: la decisione sull’istanza di apertura – compresa l’eventuale notifica di rifiuto – deve essere adottata e comunicata al richiedente senza ingiustificato ritardo e comunque entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa
- forma scritta e motivazione puntuale: il rifiuto deve essere comunicato al consumatore per iscritto e a titolo gratuito, esplicitando in modo chiaro ed effettivo le motivazioni specifiche che ne hanno impedito l’accoglimento; l’obbligo di motivazione dettagliata trova deroga nei soli casi tassativi in cui la rivelazione delle ragioni sia contraria a prevalenti ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o violi espressamente i divieti previsti dalla normativa antiriciclaggio (come il divieto di informazione o “tipping-off” ex art. 39 D. Lgs. 231/2007)
- informativa sui rimedi di tutela: la comunicazione di rifiuto deve obbligatoriamente indicare i mezzi di ricorso a disposizione del consumatore. In particolare, il cliente deve essere edotto del diritto di presentare reclamo interno all’intermediario e di rivolgersi alle autorità di tutela, segnalando la possibilità di inviare un esposto a Banca d’Italia ovvero di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
