Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza del 15 settembre 2026, n. 25319 (Pres. D’Ascola, Rel. Giannaccari) si sono pronunciate relativamente alla possibilità per il convenuto di contestare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in sede di impugnazione.
In particolare, nel caso di specie, il convenuto resisteva alla domanda attorea di accertamento dell’occupazione dei propri terreni con l’imposizione abusiva della servitù di elettrodotto senza nulla eccepire in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nella medesima occasione, il convenuto chiedeva in via riconvenzionale di accertare l’acquisto per usucapione della servitù in oggetto.
In sede di appello, poi, il convenuto sollevava la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario che si era pronunciato in primo grado.
Si ricorda che l’art. 37 C.p.c., specifica che “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito“.
In tale contesto, le Sezioni Unite hanno ricordato come abbiano già precisato che nell’ipotesi in cui l’attore abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad proporre impugnazione lamentando il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto.
L’accertamento della giurisdizione non rappresenta un mero passaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capo autonomo suscettibile di passare in giudicato, anche nel caso in cui il giudice si sia pronunciato solo implicitamente sul punto.
Quindi, nell’ipotesi di una sentenza di rigetto della domanda principale, non vi è una soccombenza dell’attore sulla questione di giurisdizione.
Tali principi sono applicabili anche nel caso in cui il convenuto non abbia eccepito il difetto di giurisdizione e abbia proposto domanda riconvenzionale.
Nel caso di specie, il convenuto, poiché aveva proposto una domanda riconvenzionale allo stesso giudice (divenendo a sua volta “attore”) non era legittimato a proporre impugnazione sul capo della sentenza che, ritenendo implicitamente la competenza del giudice adito, aveva deciso nel merito la causa.

