La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con sentenza del 10 settembre 2026, n. 25184 (Pres. Doronzo, Rel. Panariello), si è pronunciata relativamente al confine tra gli artt. 19 e 28 dello Statuto dei lavoratori e, in particolare, sui requisiti di un sindacato ai fini della sua legittimazione ad agire per condotta antisindacale.
La Corte ha rilevato come l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), rubricato “Repressione della condotta antisindacale”, sia uno strumento di tutela della libertà sindacale, oltre che del diritto di sciopero.
La norma si riferisce, in particolare, alle “associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”. La dimensione nazionale dell’organizzazione sindacale è necessaria e sufficiente, non essendo richiesti ulteriori requisiti come nel caso di cui all’art. 19 dello Statuto.
In tale contesto, la Corte ricorda come ai sensi della Corte costituzionale 156/2025, un sindacato è rappresentativo quando, pur non avendo sottoscritto alcun contratto collettivo applicato in azienda né partecipato alle relative trattative, sia comunque comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale.
Per quanto concerne la legittimazione ad agire secondo la tutela dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori il legislatore richiede solo la dimensione nazionale dell’associazione sindacale e lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale almeno su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile far parte di una confederazione, né essere maggiormente rappresentativo o aver stipulato contratti collettivi a livello nazionale.
In tale contesto la Corte ricorda che il requisito della dimensione nazionale debba essere valutato tenendo conto del settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato promuove il procedimento, alla luce della prova dell’interesse dell’associazione.
Di conseguenza un sindacato legittimato ad agire ex art. 28 dello Statuto dei lavorati (per condotta antisindacale) può non essere titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III dello stesso Statuto e, quindi, non essere legittimato a costituire una rappresentanza sindacale aziendale ex art. 19.


