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Giurisprudenza

Cancellazione dal registro delle imprese e responsabilità 231

18 Settembre 2026

Cassazione Penale, Sez. II, 17 aprile 2026, n. 16218 – Pres. Imperiali, Rel. Agostinacchio

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. II, con sentenza del 17 aprile 2026, n. 16218 (Pres. Imperiali, Rel. Agostinacchio), in tema di responsabilità 231, si è pronunciata relativamente all’estinzione o meno dell’illecito di cui al Decreto Legislativo 231/ 2001 in caso di cancellazione dal registro delle imprese.

Si precisa sin da subito che la Corte, aderisce al recente orientamento secondo cui in materia di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese – che sia fraudolenta o meno – determina l’estinzione dell’illecito previsto dal D. Lgs. 231/ 2001, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato.

In particolare, il decreto in oggetto non prevede quali debbano essere le conseguenze dal punto di vista penale in caso di estinzione dell’ente a seguito della cancellazione dello stesso dal registro delle imprese.

Sul tema si sono sviluppati quindi due orientamenti.

Secondo un primo orientamento, deve escludersi che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione dell’illecito per responsabilità 231, poiché potrebbe configurarsi come commodus discessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronuncia giudiziaria.

A tale conclusione dovrebbe giungersi tenendo conto del fatto che:

  • le cause estintive sono un numerus clausus
  • le cause estintive sono espressamente previste del D. Lgs. 231/2001
  • la liquidazione giudiziale non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001
  • il rinvio dell’art. 35 D. Lgs. 231/2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato deve operarsi solo “in quanto compatibili”.

Un altro orientamento, invece, fa leva sull’evoluzione della giurisprudenza civile in tema.

In particolare, al momento dell’approvazione del D. Lgs. 231/2001, la giurisprudenza civile riteneva che la cancellazione avesse solo effetti dichiarativi, con conseguenza permanenza di una “soggettività attenuata” che permetteva una legittimazione processuale dell’ente.

A seguito dell’introduzione del D. Lgs. 6/2003, la cancellazione ha assunto effetti costitutivi con conseguente estinzione della società – e della sua personalità giuridica – anche in presenza di debiti insoddisfatti e rapporti non definiti.

Volendosi seguire il primo orientamento, precisa la Corte, le sanzioni eventualmente inflitte all’ente risulterebbero inutili poiché destinate ad un soggetto inesistente. Le sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001 sono volte a limitare o inibire specifiche attività dell’ente così da favorirne l’adeguamento al sistema normativo.

In aggiunta, l’art. 14 D. Lgs. 231/2001 prevede che le sanzioni interdittive abbiano ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito commesso dall’ente, presupponendo, quindi, che questo continui a svolgerla.

Alla luce di quanto sopra, quindi, ritenere sussistente una società cancellata dal registro delle imprese ai soli effetti penali determinerebbe l’applicazione di sanzioni inattuabili e graverebbe, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all’ente responsabile della violazione.

La Corte evidenzia, inoltre, come non possano equipararsi la cancellazione dal registro delle imprese alla liquidazione giudiziale poiché la seconda non determina l’estinzione della società, in quanto subordinata alla cancellazione, e non rimuove gli organi sociali che restano nelle loro funzioni.

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