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Giurisprudenza

Diritti camerali annuali e fusione per incorporazione

16 Settembre 2026

Cassazione Civile, Sez. V, 07 settembre 2026, n. 25109 – Pres. Candia, Rel. Balsamo

Di cosa si parla in questo articolo

La quinta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25109 del 7 settembre 2026, si è espressa in materia di diritti camerali annuali ed esonero dal versamento per le unità locali nell’ambito delle operazioni di fusione per incorporazione.

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso bonario emesso dalla concessionaria dell’ente impositore, con cui si intimava a l’istituto di credito il pagamento dei diritti camerali per sessanta unità locali incorporate a seguito di riorganizzazione societaria: la società incorporante eccepiva la non doverosità della pretesa tributaria, essendo il tributo già stato versato dalle società incorporate per l’intero esercizio prima del perfezionamento della fusione.

A fronte della decisione della Commissione Tributaria Regionale che riteneva irrilevante il previo versamento ai sensi dell’art. 3 del D.M. 359/2001, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 62 del D. Lgs. 546/1992.

La Suprema Corte ha premesso che il diritto camerale annuale rappresenta il tributo dovuto da ogni impresa alla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 580/1993 e dell’art. 1, comma 19, del D. Lgs. 23/2010. In particolare, per quanto concerne l’articolazione territoriale dell’attività d’impresa, le modalità di versamento si articolano secondo i seguenti criteri:

  • per le sedi secondarie o unità locali ubicate nella stessa provincia della sede principale, l’impresa corrisponde due importi distinti alla medesima Camera di Commercio;
  • per le unità locali iscritte in province diverse, l’impresa versa il tributo a ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente;
  • per le imprese con sede all’estero, il diritto è dovuto per ciascuna unità locale alla Camera di Commercio di riferimento. Conseguentemente, il presupposto impositivo si fonda sull’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

La Corte ha quindi chiarito che:

  • la società incorporante è tenuta al versamento del diritto camerale annuale limitatamente alla sede legale e alle eventuali unità locali nuove o preesistenti, purché estranee alla fusione
  • le società incorporate sono tenute a versare il tributo, al momento della scadenza coincidente con il termine per il primo acconto delle imposte sui redditi, includendo le quote per le unità locali conferite
  • la società nata dalla fusione o la società incorporante sarà l’unica soggetta al pagamento del tributo per dell’intero perimetro aziendale a decorrere dall’anno successivo alla fusione.

Pertanto, il diritto relativo alle unità locali conferite non è dovuto dall’incorporante per l’annualità in cui avviene la fusione, in quanto l’obbligo fiscale è già stato integralmente assolto dalla società incorporata.

Tale interpretazione – ricorda la Corte – trova conferma altresì nella Circolare del Ministero Attività Produttive n. 509921/2002, nella Circolare del Min. industria n. 295287/1994 e nella Nota MSE prot. 118947/2012.

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