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Giurisprudenza

Responsabilità del sindaco per fatti pregressi alla nomina

15 Settembre 2026

Alessandro Giuseppe Antolini, Avvocato, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche europee ed internazionali presso l’Università degli Studi di Verona

Cassazione Civile, Sez. I, 20 giugno 2026, n. 20966 – Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino

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Con sentenza del 20 giugno 2026, n. 20966, la Corte di Cassazione, Sez. I (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), ha ribadito che, al fine di escludere il proprio inadempimento, il sindaco di una società non può limitarsi a eccepire l’assunzione della carica sociale in un momento successivo alla realizzazione dei fatti illeciti e dannosi per la società. 

Invero, sebbene subentrante, il sindaco ha il dovere di verificare la situazione in atto e, quando necessario, di porvi rimedio, attivando quei poteri sindacali – tra cui i poteri ispettivi – che possono permettere di scoprire le condotte illecite e di reagire a esse, in tale modo prevenendo l’insorgenza di danni ulteriori. 

La vicenda in esame aveva ad oggetto l’opposizione allo stato passivo proposta dal sindaco di una società per azioni in liquidazione. In particolare, il sindaco lamentava l’esclusione del proprio credito – e cioè del compenso maturato per l’attività sociale svolta – fondata sull’accoglimento dell’eccezione di inadempimento della prestazione sollevata dalla curatela. 

Peraltro, la Corte di Cassazione ha anche precisato che, in sede di verifica dei crediti, trova applicazione il principio secondo cui, a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella propria memoria di costituzione nel giudizio d’opposizione, il ricorrente che voglia fornire la prova del fatto costitutivo del proprio credito contestato dall’opposto non ha diritto alla concessione, da parte del Tribunale, di un termine ulteriore per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine, stabilito a pena di decadenza, di cui all’art. 99, co. 2, n. 4, l. fall.

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