Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 14 settembre 2026, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2041 dell’11 settembre 2026, che disciplina le modalità di applicazione di Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) per quanto riguarda le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2026 fino al 29 settembre 2026.
In particolare, al fine di garantire condizioni uniformi per il suindicato calcolo da parte delle imprese di assicurazione, per ogni data di riferimento saranno stabilite le informazioni tecniche sulle strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.
Le imprese di assicurazione utilizzeranno le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato concernenti la fine del mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il Regolamento in oggetto.
Le imprese di assicurazione, per motivi prudenziali, utilizzeranno le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, a prescindere dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Allo scopo di garantire certezza giuridica, le misure previste dal Regolamento in oggetto sono adottate in conformità dell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 4, del Regolamento (UE) n. 182/2011.
Alla luce della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, il Regolamento di esecuzione in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 giugno 2026.


