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Giurisprudenza

Adeguata verifica AML e restrizioni al conto corrente

11 Settembre 2026

Francesco Petrocelli, dottore di ricerca in Diritti e tutele nei mercati globalizzati presso l’Università degli studi di Bari

ABF Milano, 26 maggio 2026, n. 4695 – Pres. Tina, Rel. Abate

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 4695 del 26 maggio 2026, il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. Tina, Rel. Abate) si è pronunciato sulla legittimità delle limitazioni all’operatività di un conto corrente aziendale disposte dall’intermediario in ragione della scadenza del permesso di soggiorno del legale rappresentante della società, nelle more del procedimento per il rinnovo dello stesso. 

La società ricorrente contestava il blocco dell’operatività del conto business, argomentando come l’intermediario avesse omesso di tenere in considerazione la validità della ricevuta che attestava la pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, co. 9-bis, d.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione). Chiedeva, pertanto, l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario e il riconoscimento del proprio diritto alla rimozione delle restrizioni, da un lato, ed alla restituzione dei canoni addebitati e al risarcimento dei danni subiti, dall’altro.

L’intermediario, di contro, eccepiva di essere tenuto al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela scanditi dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e, nella specie, al costante aggiornamento delle informazioni relative ai singoli clienti. Dinanzi alla mancata produzione di documentazione aggiornata – ciò, nonostante le molteplici richieste a più riprese formulate –, le restrizioni temporanee all’operatività del conto corrente avrebbero in tal modo rappresentato la legittima attuazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, che non sarebbero derogati, stando alla ricostruzione offerta dall’intermediario, dall’art. 5, co. 9-bis, d.lgs. 286/1998.

Il Collegio ha, in via preliminare e rifacendosi alla decisione n. 11070/2023 resa dal Collegio di Coordinamento, rammentato come l’applicazione della disciplina antiriciclaggio “non esclude di per sé la competenza dell’ABF“, nell’ipotesi in cui venga contestata la correttezza della condotta assunta dall’intermediario nel darvi attuazione.

Con riguardo alla domanda di rimozione delle restrizioni (di cui l’intermediario contestava l’ammissibilità in ragione della natura asseritamente costitutiva), il Collegio ha valutato di poter interpretare la stessa come tesa all’accertamento del diritto della ricorrente alla rimozione delle limitazioni apposte al conto corrente.

Venendo al merito, il Collegio ha valutato se il rispetto della normativa antiriciclaggio avesse legittimamente consentito all’intermediario, a fronte della scadenza del permesso di soggiorno e del protrarsi della procedura di rinnovo, di limitare l’operatività del conto: ciò, in relazione e alla possibilità di procedere alla corretta identificazione del cliente per le finalità di antiriciclaggio, e alla ragionevolezza delle misure in concreto adottate.

Con riguardo alla normativa applicabile, l’Arbitro milanese ha osservato come il Testo unico sull’immigrazione, “sebbene non riguardi gli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli intermediari, rende comunque legittimo il soggiorno sul territorio italiano di stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e il rinnovo sia pendente“. Ciò, però, non esclude che l’intermediario debba rimanere tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

Nel caso in esame, infatti, quest’ultimo non aveva ancora ricevuto valida documentazione idonea a consentire l’aggiornamento dei dati del legale rappresentante della società ed il conseguentemente perfezionamento dell’adeguata verifica; circostanza, questa, non contestata dalla ricorrente, che aveva confermato come il procedimento di rinnovo del permesso fosse ancora pendente.

Su siffatte premesse, il Collegio ha concluso come “la disciplina AML richiede di esibire documenti in corso di validità per identificare ed operare; nel caso di specie il permesso di soggiorno del rappresentante legale non risulta ancora essere rinnovato; ne consegue che la condotta dell’intermediario appare legittima“, disponendo, pertanto, il rigetto del ricorso. 

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