Il 5 agosto scorso Banca d’Italia ha pubblicato una serie di orientamenti di vigilanza (di seguito (“Orientamenti”) riguardanti il “conto di pagamento con caratteristiche di base” (di seguito “Conto di Base”).
Le analisi compiute dall’Autorità di vigilanza, a seguito di segnalazioni ed ispezioni, hanno portato a constatare una scarsa, se non una mancata, attuazione della relativa disciplina (“In Italia la diffusione del conto di base tra i consumatori è ancora limitata, anche in confronto con altri paesi dell’Unione europea”) oltre ad una sorta di ostracismo rispetto al prodotto (“numerosi casi in cui l’accesso al prodotto è ostacolato o scoraggiato in modo ingiustificato”).
Come anche Banca d’Italia ha sinteticamente ricordato nelle premesse agli Orientamenti, la disciplina del Conto di Base[1] consente l’esecuzione di un determinato numero di operazioni di pagamento il cui costo è totalmente ricompreso in un canone annuale, prevedendo altresì la gratuità per le fasce di clientela con ISEE o redditi da pensione inferiori a soglie definite con decreto ministeriale.
L’aspetto qualificante della disciplina di tale prodotto riguarda il riconoscimento nel nostro ordinamento di un diritto in capo ad ogni consumatore legalmente soggiornante nell’Unione europea di ottenere l’apertura del Conto di Base, con l’unico limite rinvenibile nel rispetto della normativa sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
A tale diritto corrisponde l’obbligo di promuovere e collocare il Conto di Base da parte di banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi collegati a un conto di pagamento: a quest’ultimi l’Autorità si rivolge con gli Orientamenti, evidenziando da subito le problematiche emerse e sinteticamente riassumibili in una generalizzata mancata predisposizione all’offerta del prodotto[2] e anche in ingiustificate resistenze al riconoscimento del diritto all’apertura[3].
In relazione alle rilevanti criticità evidenziate, l’Autorità di vigilanza individua 4 ambiti di intervento ed indica per ognuno di essi le buone prassi che “si attende” siano adottate, precisamente:
1. Normativa interna[4]
In seno alla normativa interna vanno inseriti e precisati esplicitamente i presupposti dell’obbligo e dell’eventuale rifiuto di apertura del Conto di Base, i termini della valutazione antiriciclaggio nonché l’obbligatorietà di una sua prospettazione alla clientela. In particolare, il Conto di Base non deve ricevere un riconoscimento meramente formale con inserimento di una semplice trattazione dedicata, ma “interagire” ed inserirsi nel catalogo dei conti di pagamento e della valutazione dei prodotti da offrire alla clientela consumatrice; dal punto di vista operativo andrà innanzitutto operata una valutazione, se non una predisposizione, della documentazione di trasparenza ad esso dedicata, nonché delle eventuali integrazioni della manualistica interna.
2. Processi e procedure[5]
Le procedure e, pertanto, innanzitutto gli applicativi vanno adeguati alle esigenze peculiari del prodotto in analisi con riferimento alla gestione di informazioni e documenti non ordinari, della comunicazione di rifiuto (che deve essere tempestiva ed adeguatamente motivata), delle relative doglianze, necessarie soprattutto per rilevare eventuali criticità nel processo ed impostare soluzioni di rimedio; infine, deve essere previsto un report periodico e specifico sul collocamento del Conto di Base. Con queste indicazioni si mira chiaramente riconoscere e conferire al Conto di Base un ruolo quanto meno di pari dignità rispetto ad altri prodotti offerti a consumatori nell’ambito dell’operatività degli intermediari che gestiscono conti di pagamento.
3. Modalità di offerta[6]
Oltre al richiamo alla necessità di attuare un’adeguata promozione del prodotto e un’efficace programma formativo della rete di vendita, in tale ambito i desiderata di Banca d’Italia si spingono a chiedere ai destinatari degli Orientamenti di valutare “l’opportunità, in una logica di tutela sostanziale della clientela vulnerabile, di proporre ai correntisti aventi diritto al conto di base gratuito il passaggio, senza oneri aggiuntivi, a tale prodotto”. Questa misura reca una serie di dubbi interpretativi, vuoi con riguardo all’individuazione effettiva della platea destinataria delle proposte di passaggio al Conto di Base, vuoi circa le modalità e le tempistiche per effettuare le proposte, vuoi infine con riguardo all’eventuale predisposizione di un piano di remediation che coinvolge il pregresso.
4. Controlli
Le funzioni di controllo sono invitate o, più correttamente, tenute a programmare verifiche periodiche “per accertare la correttezza sostanziale dei comportamenti del personale addetto alla vendita, l’adeguatezza delle procedure e degli applicativi informatici in uso nonché il pieno rispetto della normativa e delle disposizioni interne”.
Gli Orientamenti si chiudono assegnando alle funzioni di Compliance e Internal Audit il compito di verificare lo stato di adeguamento alle attese di Banca d’Italia di assetti e processi interni “in modo da assicurare il definitivo superamento di ogni ostacolo all’accesso al conto di base”.
La relazione interna sugli esiti dei predetti accertamenti andrà approvata dal Consiglio di Amministrazione (o dal corrispondente organo di governo societario) che è chiamato anche ad informare l’Autorità di vigilanza in merito a eventuali carenze residue al 30 novembre prossimo, allegando un piano di rimedio approvato.
[1] Il conto corrente di base è stato introdotto inizialmente nell’ordinamento italiano dal Decreto Legge 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge 214/2011 e reso operativo da una convenzione tra MEF, Banca d’Italia, ABI, Poste e AIIP stipulata nel 2012 e modificata nel 2014. A seguito del recepimento della Direttiva PAD (Payment Account Directive), attraverso il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37, la sua disciplina è stata inserita nella Sezione III, Capo II-ter, Titolo VI del Testo Unico Bancario, artt. 126-noviesdecies e seguenti, ed attuata con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) del 3 maggio 2018, n. 70, in vigore dal 20 giugno 2018, tali disposizioni hanno sostituito la disciplina già esistente nell’ordinamento nazionale.
[2] Come indicato al paragrafo 2. degli Orientamenti, ci si riferisce a:
“– mancato inserimento del conto di base nel catalogo dei prodotti offerti o incompletezza dei servizi essenziali ad esso collegati;
– carenze nella normativa interna (ad esempio, sulle caratteristiche del prodotto e sulla clientela destinataria), nella documentazione di trasparenza e nell’assistenza al consumatore;
– scarsa conoscenza del prodotto da parte del personale della rete e mancata prospettazione del conto ai clienti vulnerabili;”.
[3] Come indicato sempre al paragrafo 2. degli Orientamenti, ci si riferisce a:
“– resistenze ingiustificate nell’apertura del conto di base a richiedenti che ne hanno potenzialmente diritto (ad esempio, soggetti non residenti ma legalmente soggiornanti nell’Unione europea, soggetti riconducibili genericamente a categorie considerate ad alto rischio di riciclaggio, soggetti con condizioni patrimoniali e finanziarie precarie);
– limiti delle procedure informatiche che non consentono l’apertura del conto a clienti in possesso di documenti legittimi, ancorché diversi da quelli ordinariamente gestiti (ad esempio, codice fiscale provvisorio non alfanumerico o ricevuta della domanda di permesso di soggiorno)”.
[4] Come indicato al paragrafo 3. degli Orientamenti, ci si riferisce a:
“– sia chiarito che l’obbligo di offrire il conto di base si estende ai consumatori legalmente soggiornanti non solo in Italia, ma anche in tutto il territorio dell’Unione europea, compresi quelli senza fissa dimora, i rifugiati e i richiedenti asilo;
– sia precisato che valutazioni generiche legate a situazioni personali ed economico-patrimoniali del richiedente non possono giustificare il rifiuto dell’apertura del conto di base, mentre debbono essere considerate per verificare il diritto a ottenere le agevolazioni previste per il conto stesso;
– sia indicato che, come previsto dalla normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, le valutazioni dei profili rilevanti in tale ambito vanno effettuate caso per caso, in modo proporzionato e tenendo conto delle caratteristiche del singolo consumatore e dell’operatività concretamente attesa. Tali valutazioni non devono basarsi su automatismi né comportare rifiuti fondati esclusivamente sull’appartenenza del cliente a categorie generalmente considerate più rischiose;
– sia prevista l’offerta del conto di base in tutti i casi in cui lo stesso sia pienamente coerente con le esigenze finanziarie del consumatore oppure quando emergano profili di particolare vulnerabilità economica; il conto di base andrà sempre prospettato alla clientela, anche in caso di offerte di conti di pagamento alternativi pure destinati a soddisfare esigenze di base, evidenziando le differenti condizioni;”.
[5] Come indicato al paragrafo 3. degli Orientamenti, ci si riferisce a:
“– siano adattati gli applicativi e i sistemi informatici per gestire anche informazioni e documenti non ordinari (ad esempio, codice fiscale provvisorio non alfanumerico o ricevuta della domanda di permesso di soggiorno) a supporto delle richieste di apertura del conto di base;
– siano realizzate procedure che assicurino la tempestiva comunicazione al consumatore della mancata apertura del conto, indicando le motivazioni del rifiuto (salvo eccezioni legate a ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e antiriciclaggio) e la possibilità di rivolgersi alla Banca d’Italia o all’Arbitro Bancario Finanziario per la tutela dei propri diritti;
– sia assicurato un processo strutturato di rilevamento, classificazione e gestione delle doglianze e degli altri segnali di difficoltà nell’accesso al conto di base, inclusi i casi di mancata apertura o di rinuncia del cliente nel corso dell’istruttoria, per individuare eventuali criticità ricorrenti di natura procedurale, informatica, documentale o applicativa e attivare tempestivamente le necessarie misure correttive;
– siano previsti flussi informativi periodici agli organi aziendali sul collocamento del conto di base, comprensivi di evidenze su eventuali lamentele dei clienti, problematiche riscontrate e connesse azioni rimediali;”.
[6] Come indicato al paragrafo 3. degli Orientamenti, ci si riferisce a:
“- sia data specifica e adeguata pubblicità al prodotto, evidenziandone la gratuità per i clienti vulnerabili, nei siti web degli operatori, nei canali digitali utilizzati (ad esempio, le app) e nei locali destinati al pubblico (ad esempio, mediante affissione di avvisi);
– siano realizzati programmi formativi a favore degli addetti alla rete di vendita sulle caratteristiche del conto di base e sulle modalità di offerta previste dalla normativa interna nonché sugli standard minimi di servizio da garantire alla clientela vulnerabile;
– sia valutata l’opportunità, in una logica di tutela sostanziale della clientela vulnerabile, di proporre ai correntisti aventi diritto al conto di base gratuito il passaggio, senza oneri aggiuntivi, a tale prodotto. Tali consumatori andranno adeguatamente informati circa le caratteristiche del conto di base e gli effetti del passaggio sul rapporto in essere e sui servizi originariamente fruiti (ad esempio, esigenza di chiudere il precedente conto per aprirne uno nuovo, con diverso contratto e IBAN e con possibili differenti funzionalità);”.
