Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, dell’1° settembre 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/1119 del 26 maggio 2026, che integra il Regolamento (UE) 2024/3005 (c.d. Regolamento ESG) per quanto riguarda gli RTS che precisano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione in qualità di fornitore di rating ESG e nella domanda di riconoscimento di un fornitore di rating ESG.
Alla luce degli obiettivi generali di cui al Regolamento ESG, il Regolamento delegato in oggetto garantisce che le informazioni da presentare ad ESMA siano sufficienti per consentire all’Autorità di prendere decisioni informate pertinenti.
Gli RTS da adottare sulla base dei poteri di cui all’art. 6 par. 3 co. 3 e all’art. 12 par. 9 co. 3 del Regolamento ESG sono raggruppate nel presente Regolamento delegato per garantire che tutte le disposizioni che regolano l’autorizzazione, la registrazione e il riconoscimento di fornitori di rating ESG siano consolidate in un unico atto normativo.
Si ricorda, in tale contesto, come le informazioni presentate ad ESMA possano contenere dati personali delle persone coinvolte nelle attività di rating ESG. Conformemente al principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 4 par. 1 lett. c) del Regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR), saranno richiesti soltanto i dati personali necessari per consentire ad ESMA di valutare la conformità della domanda di autorizzazione a operare in qualità di fornitore di valutazioni ESG o di riconoscimento di un fornitore di rating ESG rispetto alle prescrizioni del Regolamento ESG.
I dati personali saranno conservati dal fornitore di rating ESG e da ESMA per un periodo non superiore a cinque anni dalla cessazione delle funzioni dell’alta dirigenza interessata.
I fornitori di rating ESG che intendono presentare richiesta di autorizzazione a fornire indici di riferimento conformemente all’art. 16 par. 3 del Regolamento ESG nel momento in cui presentano domanda di autorizzazione a esercitare l’attività nell’UE ai sensi dell’art. 6 par. 1 del citato Regolamento forniranno ad ESMA informazioni supplementari al riguardo.
I membri dell’alta dirigenza dei fornitori di valutazioni ESG esercitano un’influenza significativa sulle attività di tali fornitori. Di conseguenza è imposto ai fornitori di rating ESG di includere nella loro domanda di autorizzazione una prova dell’onorabilità di tali membri e un certificato o una prova equivalente che confermi l’assenza di condanne per specifici reati.
L’allegato I lett. g) del Regolamento ESG impone che le domande di autorizzazione contengano il numero di persone che lavorano per il richiedente che sono coinvolte in attività di rating ESG, oltre al livello di esperienza e formazione conseguito.
Ai sensi del Regolamento in oggetto, le informazioni riguarderanno anche gli analisti e il personale coinvolti nello sviluppo e nella revisione della metodologia di rating ESG e che attuano e gestiscono i sistemi, le risorse e le procedure necessari affinché i fornitori di rating ESG rispettino i propri obblighi ai sensi del Regolamento ESG.
In aggiunta, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento ESG i fornitori non possono svolgere determinate attività oppure devono tenerle separarle da quelle di di rating ESG. I richiedenti dovranno, quindi, fornire un livello adeguato di informazioni sulle misure messe in atto a tal fine.
Inoltre, le informazioni presentate ad ESMA in una domanda dovranno essere leggibili meccanicamente, strutturate in modo da essere facilmente identificate, riconosciute ed estratte da un’applicazione software e fornite su un supporto durevole.
A fini di garanzia e rendicontabilità, la domanda di autorizzazione includerà una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza del richiedente che attesti che i dati forniti sono corretti e completi.
Il Regolamento delegato in oggetto si applica a partire dal 2 luglio 2026.

