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Giurisprudenza

Infedeltà patrimoniale, autoriciclaggio e ingiustizia del profitto

26 Agosto 2026

Cassazione Penale, Sez. III, 21 maggio 2026 n. 29617 – Pres. Gentili, Rel. Andronio

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza del 21 maggio 2026 n. 29617 (Pres. Gentili, Rel. Andronio) si è pronunciata relativamente alla configurabilità dell’illecito di infedeltà patrimoniale, ex art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, presupposto del reato di autoriciclaggio.

In particolare, l’imputato lamentava la non configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 C.c. – quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio – alla luce dell’esistenza di un gruppo di fatto di imprese a lui riconducibile.

In riferimento al caso di specie, si precisa che la condotta specifica contestata all’indagato, fra le altre, concerneva nel trasferimento di somme di denaro da una società ad un’altra, asseritamente parte – nell’ipotesi difensiva – di un medesimo gruppo di imprese.

La Corte con riguardo a tale motivo ha evidenziato come l’esistenza di un gruppo di imprese, a cui l’imputato faccia capo, non è sufficiente ad escludere l’ingiustizia del profitto, alla luce del fatto che la disciplina di riferimento richiede la sussistenza di concreti vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo.

Nel caso di specie, è stato rilevato come l’imputato operasse in conflitto d’interessi e non sussistesse alcun vantaggio per la società danneggiata. Le somme in questione sono solo state trasferite da una società all’altra senza alcun vantaggio economico.

I vantaggi compensativi, ricorda la Corte, devono essere certi, congrui e di valore quanto meno pari al sacrificio sopportato dalla società erogatrice.

L’imputato contestava, inoltre, la violazione dell’art. 2634 C.c. in ordine all’esistenza del danno patrimoniale.

La Corte con riguardo a tale contestazione evidenzia come la difesa abbia confuso la titolarità delle somme con la titolarità di un diritto di credito nei confronti del soggetto che ha operato alla distrazione.

La posizione giudica della titolarità di un diritto di credito è quella che normalmente si realizza in capo a soggetti danneggiati, poiché l’illecito è il presupposto della sussistenza di un diritto di credito avente ad oggetto la restituzione di quanto sottratto.

La Corte evidenzia, inoltre, come la titolarità di tale diritto di credito confermi la configurabilità degli illeciti contestati all’imputato (ossia l’autoriciclaggio e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

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