ESMA, con Q&A n. 2883/2026 nell’ambito del MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114), ha chiarito se i CASP possano offrire servizi di concessione di prestiti di cripto-attività ai sensi del citato Regolamento e, in caso affermativo, a quali condizioni, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei crypto-assets dei clienti.
ESMA, nella risposta alla questione posta, risponde affermativamente precisando come il MiCAR non disciplini la concessione e la richiesta di prestiti di cripto-asset, tuttavia, i CASP che offrono tali servizi non regolamentati dovrebbero attenersi alla Dichiarazione di ESMA dell’11 luglio 2025 in materia.
Inoltre, i CASP che offrono servizi di concessione di prestiti cripto-attività rimangono soggetti agli obblighi generali previsti dal MiCAR, tra cui quello di operare in modo onesto, equo e professionale nell’interesse del cliente nonché di garantire che tutte le comunicazioni siano corrette, chiare e non fuorvianti.
In ogni caso, il prestito di cripto-asset comporta rischi significativi quali il rischio di controparte, il rischio di insufficienza delle garanzie e quello di perdere l’accesso ai cripto-asset prestati in caso di fallimento del CASP. Inoltre, le misure di salvaguardia previste dal MiCAR non si applicheranno alle attività utilizzate nei programmi di prestito.
I CASP, quindi, dovrebbero comunicare tali rischi ai propri clienti, fornire delle garanzie adeguate e valutare la solidità degli accordi o dei protocolli di prestito.
Ancora, laddove i CASP detengano le cripto-attività dei clienti o i mezzi di accesso alle stesse, devono salvaguardarne i diritti di proprietà e non utilizzare tali attività per proprio conto. L’utilizzo delle cripto-attività dei clienti a fini di prestito richiede, infatti, un consenso preventivo, espresso e specifico, limitato a condizioni chiaramente definite. Un consenso incorporato nei termini e nelle condizioni generali, senza essere messo in evidenza, non soddisferebbe tale requisito.
Di conseguenza, i ricavi generati dall’attività di prestito spettano al cliente, poiché è quest’ultimo a sostenere i rischi associati.
ESMA, da ultimo, precisa come tale Q&A non pregiudichi altre eventuali differenti classificazione del caso concreto. Alcuni accordi di prestito potrebbero, infatti, rientrare nei quadri normativi dell’UE o nazionali, a seconda delle loro caratteristiche. Ad esempio, a seconda delle loro caratteristiche specifiche e dei termini contrattuali, alcuni accordi di prestito potrebbero rientrare nella definizione di fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva AIFMD.


