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Fornitori di rating ESG: sanzioni pecuniarie e le penalità di mora

30 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 luglio 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/904 del 24 aprile 2026 che integra il Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento 2024/3005/UE) per quanto riguarda le norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte ai fornitori di rating ESG da ESMA.

In tale contesto si evidenzia come, allo scopo di dare attuazione al diritto di esprimere il proprio punto di vista, previsto ex art. 39, par. 7, del Regolamento sulle attività di rating ESG, una persona oggetto di indagini da parte di ESMA dovrà avere il diritto di presentare osservazioni scritte in risposta alle sintesi delle conclusioni formulate dal funzionario incaricato delle indagini di ESMA e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità. In aggiunta, tale soggetto dovrà poter essere assistita da un difensore.

ESMA, inoltre, dovrà valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti.

Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva di imporre una sanzione pecuniaria o una penalità di mora, ESMA gli riconoscerà il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte.

Si ricorda come ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. b), punto ii), del Regolamento sulle attività di rating ESG, ESMA infligge penalità di mora qualora una persona oggetto delle indagini rifiuti di sottoporsi a tali indagini o di fornire le informazioni richieste da ESMA.

Per garantire il diritto di difesa di tale persona, ESMA le darà la possibilità di presentare osservazioni scritte sulla questione oggetto delle indagini o sull’adeguatezza della penalità di mora nel caso di specie prima dell’imposizione di tale penalità.

Nel Regolamento delegato in oggetto, quindi, vengono disciplinate le norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini, nonché quelle cui ESMA deve attenersi per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie e le misure di vigilanza e il diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza di ESMA sulle penalità di mora.

Viene, poi, regolamentato l’accesso al fascicolo e l’uso dei documenti, i termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora nonché quelli per l’applicazione delle sanzioni ed, infine, la riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora.

Il Regolamento delegato in oggetto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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