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Rating ESG: gli elementi dei prodotti che devono essere comunicati

28 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 luglio 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/871 del 21 aprile 2026 che integra il Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005) per quanto riguarda le RTS (norme tecniche di regolamentazione) che precisano gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere oggetto di comunicazione al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati.

Poiché i fornitori di rating ESG possono mettere a disposizione una pluralità di prodotti di rating ESG, è essenziale che essi rendano accessibili al pubblico, agli utilizzatori dei rating ESG, ai soggetti valutati e agli emittenti degli elementi oggetto di valutazione informazioni adeguate con riferimento a ciascun prodotto offerto.

Allo scopo di assicurare un elevato livello di trasparenza, consentire la diligenza e favorire il confronto incrociato con altri prodotti di rating ESG, si è reso opportuno definire requisiti minimi concernenti il contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione per ogni prodotto.

Tali prescrizioni sono dirette a consentire una più approfondita comprensione delle caratteristiche dei prodotti di rating ESG e a permettere al pubblico, agli utenti dei rating ESG, ai soggetti valutati e agli emittenti di individuare le soluzioni maggiormente rispondenti alle rispettive esigenze.

In particolare, nell’ottica di rafforzare la trasparenza, ciascun fornitore pubblicherà sul proprio sito internet, con riferimento a ogni prodotto di rating ESG, informazioni complete riguardanti le metodologie adottate, i modelli utilizzati e le principali ipotesi di rating che sostengono le sue attività di rating ESG.

Per agevolare la comparazione tra i diversi prodotti di rating ESG, tali informazioni dovrebbero essere rese pubbliche seguendo l’ordine indicato nell’apposito allegato al Regolamento delegato.

Le informazioni destinate agli utenti dei rating ESG, ai soggetti valutati e agli emittenti degli elementi valutati sono complementari a quelle rese disponibili al pubblico. Per tale ragione, vengono riunite in un unico Regolamento le deleghe di potere previste ex artt. 23, par. 4, e 24, par. 3, del Regolamento sulle attività di rating ESG.

Poiché il presente Regolamento delegato specifica gli elementi richiamati nell’allegato III del regolamento (UE) 2024/3005, la cui applicazione decorre dal 2 luglio 2026, viene differita l’efficacia dello stesso alla medesima data.

Il presente Regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU UE e trova applicazione a partire dal 2 luglio 2026.

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