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Giurisprudenza

Accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB

24 Luglio 2026

Francesca Maria Mancioppi, Dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi

ABF Bari, 10 aprile 2026, n. 3141 – Pres. Tucci, Rel. Quarta

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 3141 del 10 aprile 2026, l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari (Pres. Tucci, Rel. Quarta), ha definito i limiti del diritto del cliente di accesso e di ottenere copia della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, precisando che la corrispondenza intercorsa fra l’intermediario e l’avvocato del creditore procedente nell’ambito di una procedura di sequestro conservativo esula dall’ambito di cognizione dell’ABF.

Tale documentazione, non essendo riconducibile a singole operazioni bancarie compiute nel corso del rapporto, non costituisce infatti documentazione bancaria“.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto alla banca, ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, la consegna della documentazione relativa al sequestro conservativo che aveva determinato il blocco del proprio conto corrente.

In particolare, domandava di ottenere il file in formato “.eml” contenente la notificazione dell’atto di sequestro, nonché le comunicazioni inviate dall’intermediario all’avvocato del creditore procedente e gli eventuali riscontri ricevuti. La richiesta era finalizzata a dimostrare l’illegittimità della condotta della banca e a predisporre eventuali successive azioni risarcitorie e/o disciplinari.

L’intermediario eccepiva di avere agito nel rispetto degli obblighi imposti dall’art. 543 c.p.c. gravanti sul terzo pignorato, provvedendo, in spirito di collaborazione, a fornire evidenza della notifica relativa al pignoramento.  Il Collegio ha preso atto che la procedura di sequestro conservativo era stata estinta e che l’intermediario aveva svincolato il conto in data 18 giugno 2025, comunicando al ricorrente, in data 23 giugno 2025, la chiusura del sequestro civile. 

Quanto alla documentazione residua, non ancora consegnata al ricorrente, il Collegio ha osservato che le richieste di esibizione documentale non sembrano rientrare nell’ambito di operatività dell’art. 119, quarto comma, TUB, atteso che trattasi di documentazione inerente più che altro alla corrispondenza intercorsa tra l’intermediario e l’avvocato del presunto creditore procedente“. 

Il Collegio ha in particolare ricordato che la norma citata si limita a riconoscere il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci annie che tale nozione non può essere estesa fino a ricomprendere la corrispondenza interna tra banca e creditore procedente.

Il ricorso è stato pertanto rigettato.

L’Arbitro ha precisato che il diritto di accesso alla documentazione bancaria è correlato alle singole operazioni bancarie poste in essere nell’ambito del rapporto contrattuale tra cliente e intermediario, con la conseguenza che la documentazione inerente ai rapporti intercorsi tra l’intermediario e soggetti terzi – nella specie, il creditore procedente e il suo difensore – rimane estranea all’area di cognizione dell’ABF, indipendentemente dall’interesse probatorio che il ricorrente potrebbe vantarvi in eventuali sedi giudiziarie.

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