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Giurisprudenza

Somministrazione di lavoro, obbligo di repèchage e tutela reintegratoria

24 Luglio 2026

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 aprile 2026, n. 11278 – Pres. Leone, Rel. Caso

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026 (Pres. Leone, Rel. Caso), si è pronunciata relativamente alla tutela indennitaria o reintegratoria a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo da un contratto di somministrazione di lavoro con un’Agenzia interinale, operato in violazione dell’obbligo di repèchage.

Nel caso di specie due lavoratori lamentavano l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) loro intimato da una agenzia di somministrazione a seguito dell’esperimento della procedura per Mancanza di Occasioni di Lavoro (c.d. MOL) prevista dal CCNL applicabile, sull’assunto dell’impossibilità di reperire nuove missioni cui inviarli.

I ricorrenti, in sede di appello, sostenevano come la cessazione del contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato – tra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice – fosse da considerarsi presupposto indefettibile per la messa in disponibilità dei ricorrenti e per l’adozione del successivo licenziamento per GMO. Tuttavia, nel caso di specie, l’agenzia di somministrazione non aveva dimostrato che il rapporto commerciale di somministrazione fra agenzia e impresa fosse cessato.

I ricorrenti quindi in secondo grado richiedevano la dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento nonché la condanna dell’agenzia di somministrazione – ex art. 3 co. 1 D. Lgs. 23/2015 – al pagamento a titolo di risarcimento di un importo pari a ventiquattro mensilità.

La Corte territoriale provvedeva, quindi, a dichiarare l’illegittimità dei licenziamenti nonché la risoluzione dei rispettivi rapporti di lavoro alle date di licenziamento. Alla luce dell’illegittimità dei licenziamenti, condannava la società di somministrazione a pagare dodici mensilità ai lavoratori ex art. art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 23/2015.

I ricorrenti, adivano, quindi, la Corte di Cassazione, lamentando l’omessa pronuncia circa due domande proposte dagli stessi che, se prese in considerazione, avrebbero dato luogo alla tutela reintegratoria.

La Cassazione ne dichiarava, però, l’infondatezza.

In particolare, i ricorrenti richiamano, a sostegno del succitato motivo, la sentenza 128/2024 della Corte costituzionale che, secondo gli stessi, dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 23/2015.

La Cassazione, alla luce di quanto lamentato, ha ricordato come la Corte costituzionale avesse dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui non prevede che si realizzi la reintegrazione del lavoratore anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) nell’ipotesi in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

E’, invece, stata dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 23/2015, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost.

In tale contesto, la Corte costituzionale precisava che il licenziamento per GMO richieda che il lavoratore non sia ricollocabile in azienda in un’altra posizione lavorativa (c.d. obbligo di repèchage), alla luce della natura di extrema ratio del licenziamento.

Di conseguenza, quindi, il fatto materiale benché sussistente non giustifica il licenziamento se risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda.

Tuttavia, evidenzia la Corte, non si procede con al reintegrazione del lavoratore nell’ipotesi in cui si sia realizzato il licenziamento per GMO (pur senza verificare la ricollocabilità del lavoratore) se il fatto materiale sussiste. In quest’ultimo caso si applica, infatti, la tutela indennitaria di cui all’art. 3 co. 1 del D. Lgs. n. 23/2015.

Nel caso di specie, quindi, pur in violazione del l’obbligo di repèchage, sussistendo il fatto posto a fondamento del licenziamento per GMO da parte dell’agenzia di somministrazione, i ricorrenti possono vedersi riconosciuta solo la tutela indennitaria e non anche la reintegrazione.

La Cassazione, in tale contesto, richiama anche una sua precedente pronuncia – Cass. n. 26607/2019 – secondo cui il recesso, per motivi diversi da quelli di natura soggettiva, operato dall’agenzia di somministrazione verso il lavoratore assunto a tempo indeterminato, per essere legittimo, deve essere supportato dalla prova:

  • dell’impossibilità di rinvenire occasioni di lavoro compatibili con la professionalità del dipendente
  • dell’impossibilità di mantenere il lavoratore in condizioni di ulteriore disponibilità.
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