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PSD 2 e ostacoli all’autenticazione

23 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A n. 7602/2025, in tema PSD 2 (Direttiva (UE) 2015/2366), chiarisce se costituiscano ostacoli all’accesso relativamente alla prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti – ai sensi dell’art. 32 par. 3 del Regolamento delegato 2018/389 – dei passaggi obbligatori nel percorso di reindirizzamento, come quello in cui un utente di servizi di pagamento (PSU) debba selezionare manualmente il proprio settore di clientela su una schermata intermedia, prima di essere reindirizzato all’app di autenticazione dell’ASPSP.

Ciò sul presupposto che tale fase non sia presente quando l’utente invece accede al proprio conto direttamente tramite l’applicazione mobile nativa dell’ASPSP.

In tale contesto si ricorda come l’art. 32, par. 3, del citato Regolamento delegato imponga ai prestatori di servizi di pagamento che gestiscono conti (ASPSP) di garantire che la loro interfaccia dedicata non crei ostacoli alla prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti.

Sul tema, il parere di EBA (EBA/OP/2020/10), al par. 15, chiarisce che il percorso di autenticazione in un approccio basato sul reindirizzamento non dovrebbe creare attriti inutili né aggiungere passaggi superflui nel percorso del cliente rispetto alla procedura di autenticazione equivalente offerta agli utenti quando accedono direttamente ai propri conti di pagamento.

In pratica, alcuni ASPSP implementano un percorso di reindirizzamento in cui all’utente viene presentata una schermata intermedia, nella quale deve selezionare manualmente il proprio segmento di clientela (ad esempio, “Retail Banking” o “Corporate Banking”).

Gli ASPSP giustificano questo passaggio sostenendo di non poter decidere al posto del cliente quale profilo utilizzare. Questo passaggio di selezione non è, però, presente quando l’utente accede direttamente alla propria applicazione nativa di mobile banking.

Non è chiaro se questa selezione obbligatoria costituisca un passaggio superfluo e quindi un ostacolo. Tale ambiguità è particolarmente marcata nei percorsi successivi, come nel caso di un servizio di avvio di pagamento (PIS) da un conto già collegato, in cui il contesto del segmento del cliente è già stabilito, o in situazioni in cui il cliente appartiene a un unico segmento (ad es. retail), rendendo la schermata di selezione del tutto ridondante e illogica.

EBA, nella risposta alla questione posta, evidenzia dapprima che, come chiarito ai par, 6, 7 e 15 del citato parere di EBA ai sensi dell’art. 32, par. 3, del Regolamento delegato, in un approccio di reindirizzamento o disaccoppiato l’interazione tra l’utente e l’ASPSP dovrebbe essere ridotta al minimo necessario affinché l’utente possa autenticarsi.

La procedura di autenticazione presso l’ASPSP nell’ambito di un percorso AIS o PIS non dovrebbe includere passaggi superflui, né richiedere all’utente di fornire informazioni non necessarie o superflue rispetto alle modalità con cui l’utente può autenticarsi quando accede direttamente ai propri conti di pagamento o avvia un pagamento presso l’ASPSP.

Nei casi in cui, quando gli utenti accedono direttamente ai propri conti tramite l’interfaccia cliente dell’ASPSP, l’autenticazione avvenga senza richiedergli di selezionare manualmente un segmento di clientela, tale passaggio introdotto in un percorso con reindirizzamento non appare necessario ai fini dell’autenticazione.

In aggiunta tale passaggio comporta ulteriori ostacoli nel percorso AIS o PIS rispetto alle modalità con cui l’utente può autenticarsi quando accede direttamente ai propri conti di pagamento o avvia un pagamento con l’ASPSP.

Deve, quindi, concluderci che ciò costituisce un ostacolo ai sensi dell’art. 32, par. 3, del Regolamento delegato 2018/389.

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