ESMA, con Q&A n. 2717/2025, nell’ambito del Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005), si è pronunciata relativamente alle modalità attraverso cui i fornitori di rating ESG debbano contattare i soggetti valutati ai sensi dell’art. 15, par. 12, qualora non dispongano di un punto di contatto designato per lo stesso.
ESMA, nella risposta alla questione posta, precisa come i fornitori di rating ESG debbano adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che il soggetto valutato riceva effettivamente la notifica ai sensi dell’art. 15, par. 12.
Qualora non sia disponibile un punto di contatto designato, i fornitori devono ricorrere a canali di contatto alternativi che offrano una probabilità sufficiente di portare la notifica all’attenzione del soggetto valutato – ad esempio, l’ufficio relazioni con gli investitori, l’ufficio stampa o, per gli emittenti sovrani, l’ufficio di gestione del debito.
I fornitori dovrebbero ricorrere ai recapiti disponibili al pubblico o alle caselle di posta aziendali generiche solo dopo aver adottato misure ragionevoli per individuare un punto di contatto più appropriato.
Qualora non sia possibile individuare tali informazioni, è necessario conservare una documentazione chiara delle misure intraprese per ottenerle.


