ESMA, con Q&A n. 2891/2026, nell’ambito del Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005), si è pronunciata relativamente all’accesso al set di dati ai fini della verifica degli errori fattuali.
In particolare, ha chiarito se quando un fornitore di valutazioni ESG notifica a un emittente o a un soggetto valutato l’avvio di una verifica dei fatti, l’accesso al relativo set di dati sia concesso solo su richiesta.
ESMA, nella risposta alla questione posta, specifica che i fornitori di rating ESG sono tenuti a concedere l’accesso al set di dati su richiesta dell’emittente o del soggetto valutato; in tal caso, l’accesso deve essere concesso il prima possibile.
In alternativa, l’accesso al set di dati può essere fornito automaticamente, insieme alla notifica.


