L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato il nuovo principio contabile OIC 5 che disciplina i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione predisposti ai sensi dell’art. 2490 C.c..
La revisione del principio è stata elaborata per rispondere alle principali criticità riscontrate nella prassi applicativa e agli esiti delle indagini empiriche svolte dall’Organismo. Nella prima fase del progetto di revisione è infatti emerso che il precedente OIC 5 non trovava piena applicazione tra gli operatori. Il confronto con gli stakeholder ha inoltre evidenziato che alcune disposizioni risultavano di difficile applicazione e, in molti casi, non trovavano concreta attuazione.
Tra le principali novità, il principio individua come criterio generale di valutazione delle attività il minore tra il costo e il valore di realizzo, pur ammettendo, al ricorrere di specifiche condizioni, la valutazione al valore di realizzo.
Il nuovo OIC 5 elimina inoltre l’obbligo di stimare il fondo per costi e oneri di liquidazione e richiede invece di valutare l’eventuale presenza di contratti onerosi, in linea con quanto previsto dall’OIC 31. L’aggiornamento mira così a favorire un’applicazione più agevole e uniforme del principio.
Sono stati inoltre rivisti gli schemi di bilancio per renderli maggiormente coerenti con le finalità della procedura di liquidazione.
In particolare, nel conto economico sono state introdotte specifiche voci dedicate alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate nella fase liquidatoria, mentre nello stato patrimoniale è stata eliminata la differenziazione tra attivo circolante e attivo immobilizzato.
Nell’ipotesi in cui, poi, sia prevista, anche solo in parte, la continuazione dell’attività d’impresa, continueranno ad applicarsi gli schemi ordinari di bilancio, integrati con apposite voci dell’attivo.
Per le società che rientrano nei limiti dimensionali previsti dagli artt. 2435-bis e 2435-ter C.c. resta inoltre possibile utilizzare gli schemi ordinari.
Da ultimo si precisa come il principio sarà efficace a partire dal 2027, con possibilità di applicazione anticipata ai bilanci relativi all’esercizio 2026.

