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Giurisprudenza

Sulla compensazione in caso di cessione del credito

16 Luglio 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 2 luglio 2026, n. 22606 – Pres. Scoditti, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 2 luglio 2026 n. 22606 (Pres. Scoditti, Rel. Nazzicone) si è pronunciata relativamente all’onere della prova circa la natura delle rimesse e sulla compensazione – in caso di cessione del credito – tra il credito del cliente ceduto vantato verso la banca cedente e il credito oggetto di cessione tra banca cedente e cessionario (società di cartolarizzazione).

In tale contesto ha espresso i seguenti principi di diritto:

L’onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse operate in un rapporto di conto corrente bancario è in capo al correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

L’onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche l’indicazione del limite dell’affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non supera il limite del fido e carattere solutorio le altre

Anche nel caso di apertura di credito in conto corrente stipulata prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 154 del 1992, che dunque può avvenire per facta concludentia e può essere provato con qualunque mezzo, è comunque necessaria, per determinare la natura delle rimesse, la condizione che emerga per lo meno l’ammontare dell’affidamento accordato al correntista

I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 – costituiscono un patrimonio separato da quello della c.d. società veicolo, e, pertanto, non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria, la domanda di pagamento dell’indebito per corresponsione di somme non dovute sul conto corrente bancario”.

Dapprima la Corte ha ribadito come l’onere della prova circa la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse ricada sul correntista che agisce al fine di ottenere la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 C.c.

Non solo. Sul correntista grava anche l’onere di provare il limite dell’affidamento poiché solo la conoscenza di quest’ultimo permette di qualificare come solutoria o ripristinatoria una rimessa.

In particolare la ricorrente lamentava come la Corte territoriale avesse operato d’ufficio la compensazione tra il credito della cessionaria ed il credito da indebito in capo al cliente, vantato verso la banca cedente: quando, invece, il primo era in capo alla cessionaria del credito ed il secondo, in capo alla banca cedente, dal momento che la cartolarizzazione ha operato la cessione unicamente della posizione attiva del rapporto obbligatorio, né avendo l’art. 4 della l. n. 130/1999 richiamato il disposto dell’art. 58, c. 5, TUB.

La ricorrente riteneva, infatti, che la cartolarizzazione operata avesse realizzato la cessione della mera posizione attiva del rapporto.

La Corte, ritenendo il motivo fondato, ha precisato come i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo). Quest’ultimo è, infatti, destinato al soffisfacimento dei soli diritti compresi nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell’operazione.

Non è quindi possibile per il debitore ceduto proporre avverso la società veicolo domande per crediti vantati verso la cedente e nascenti dal rapporto con quest’ultima (ovvero la banca), nemmeno se si tratti di domanda di pagamento dell’indebito per la corresponsione di interessi o commissioni di massimo scoperto, nel conto corrente bancario.

Alla luce di ciò non può essere realizzata alcuna compensazione tra il credito del ceduto nei confronti del cedente e il credito oggetto di cessione tra cedente e cessionario. Il debitore ceduto, quindi, potrà vantare il proprio credito solo verso il cedente.

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