Lo sfruttamento lavorativo – il cosiddetto caporalato, punito dall’art. 603-bis del Codice Penale – negli ultimi anni è stato oggetto di crescente rilievo nell’azione della magistratura, in particolare attraverso l’utilizzo di due strumenti principali: l’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del D.lgs. 159/2011 e il controllo giudiziario introdotto dall’art. 3 della L. 199/2016.
I due istituti, pur presentando analogie strutturali, si distinguono per natura giuridica e presupposti applicativi. L’amministrazione giudiziaria è una misura di prevenzione, esterna al procedimento penale, applicabile alle società che abbiano colposamente agevolato (inter alia) condotte di caporalato commesse da terzi. Il controllo giudiziario è invece una misura cautelare reale, esperibile nell’ambito del procedimento penale per caporalato in alternativa al sequestro preventivo, ogniqualvolta la sospensione dell’attività rischi di pregiudicare i livelli occupazionali o il valore aziendale. Entrambi gli strumenti prevedono la nomina di un amministratore giudiziario, il quale è incaricato di affiancare o, ove necessario, sostituire gli organi gestori al fine di ripristinare la legalità dell’attività d’impresa e rafforzare i meccanismi di controllo interno.
Sul piano applicativo, questi strumenti sono stati adottati in particolare dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale di Milano, che hanno fatto ricorso a tali misure in settori diversificati: l’amministrazione giudiziaria ha trovato applicazione principalmente nel comparto della logistica, della grande distribuzione e del lusso; il controllo giudiziario, invece, ha interessato dapprima il settore della vigilanza privata e, più di recente, quelli del food delivery e dell’edilizia.
Tenuto conto anche dei precedenti milanesi, le imprese esposte al rischio di caporalato nella propria catena di fornitura possono strutturare la propria azione preventiva su tre aree di intervento.
La prima attiene ai rapporti contrattuali con i propri fornitori. Si tratta di introdurre (ove non già presenti) nei contratti di appalto e fornitura, clausole volte a ridurre il rischio di illeciti dei terzi contraenti. Tipicamente queste clausole prevedono: il rispetto del modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 e del Codice Etico della società appaltante; il divieto di subappalto non autorizzato; obblighi documentali sulla regolarità retributiva e contributiva; diritti di audit estesi alla catena di sub-fornitura; e specifici impegni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La seconda direttrice di intervento attiene alla pianificazione di attività di audit effettive presso i fornitori e gli appaltatori, anche in forma non preannunciata, condotte sulla base di checklist calibrate sulle principali aree di rischio per la società. A questo riguardo occorrerà curare che gli audit vengano svolti da soggetti che abbiano una formazione ed esperienza adeguata in quel particolare settore industriale, e tengano conto anche di fattori esterni, quali ad esempio una comparazione dei costi della fornitura con altre situazioni paragonabili, o la compatibilità di quanto dichiarato dal fornitore con quanto risulta dai dati di bilancio.
La terza area di intervento è interna alla società committente. E’ opportuno che il modello organizzativo sia aggiornato tenendo conto delle specifiche prassi sviluppatesi recentemente sulla gestione del rischio di caporalato; nel settore della moda un utile riferimento è il “Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda”. Ove necessario, andranno rafforzati i controlli interni attraverso la strutturazione di processi di qualifica e di monitoraggio continuativo dei fornitori. Andranno garantiti i flussi informativi verso le strutture interne di compliance e di audit e verso l’Organismo di Vigilanza. Il personale dovrà beneficiare di adeguata formazione, e andrà valutata l’opportunità di formare anche i propri fornitori e il personale di eventuali società esterne cui vengono affidati gli audit sui fornitori e sub-fornitori.
L’evoluzione della prassi giudiziaria in materia di caporalato impone infatti alle imprese di superare una compliance meramente formale, adottando presidi organizzativi e di controllo strutturati, idonei a individuare tempestivamente le criticità lungo la supply chain.
In tale contesto, la prevenzione assume dunque un ruolo strategico: contratti adeguatamente presidiati, audit effettivi e periodici, procedure aggiornate e flussi informativi tracciabili non solo riducono concretamente il rischio di incorrere in misure giudiziarie, ma costituiscono al contempo un segnale tangibile dell’impegno aziendale verso la legalità e la sostenibilità dell’attività d’impresa.


