WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/06


WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente
www.dirittobancario.it
Flash News

Linee guida EBA sull’autorizzazione per le succursali di paesi terzi in UE

8 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato le Linee guida definitive sull’autorizzazione degli enti creditizi di paesi terzi a istituire succursali in uno Stato membro UE.

Le presenti Linee guida definiscono le informazioni da fornire, i criteri di valutazione, i modelli e i moduli per le domande di autorizzazione di tali succursali, nonché la procedura applicabile.

Sono rivolte, si precisa, alle autorità competenti e alle imprese capofila di paesi terzi che presentano una domanda.

Al fine di contribuire a garantire la sicurezza e la solidità delle sedi delle succursali delle banche di paesi terzi, la domanda deve includere una dichiarazione di non opposizione da parte dell’autorità competente dell’impresa capofila del paese terzo.

Relativamente alla base giuridica, si ricorda come l’art. 48 quater, par. 8, della Direttiva 2013/36/UE, come modificata recentemente dalla Direttiva (UE) 2024/1618 (CRD VI), incarica EBA di stabilire l’elenco delle informazioni, i criteri di valutazione e la procedura applicabile alla domanda, nonché i moduli e i modelli da utilizzare nel contesto della domanda.

Si ricorda che le Linee guida in oggetto, sono infatti state redatte sulla base della CRD VI,) che ha modificato la CRD e introdotto un nuovo regime per le succursali di paesi terzi, contribuendo all’armonizzazione dell’accesso al mercato dell’UE per i servizi bancari. Le nuove norme entreranno in vigore l’11 luglio 2026.

Inoltre, le Linee guida di cui al mandato devono chiarire le condizioni alle quali l’autorità competente può fare affidamento sulle informazioni presentate dal richiedente nelle procedure di autorizzazione preventiva per l’istituzione di filiali di paesi terzi (TCB).

In tale contesto deve ricordarsi come a partire da gennaio 2026, EBA abbia elaborato diversi elementi chiave, tra cui:

  • RTS relative alle modalità di contabilizzazione
  • ITS sui requisiti minimi comuni di rendicontazione
  • Linee guida sugli strumenti che soddisfano i requisiti in materia di dotazione di capitale
  • RTS sulla cooperazione e sui collegi di autorità di vigilanza per le filiali di paesi terzi
  • Linee guida sullo SREP contenenti una sezione dedicata alle filiali di paesi terzi.

Deve evidenziarsi come il citato quadro normativo sarà ulteriormente integrato dagli orientamenti aggiornati sulla governance interna che, una volta finalizzati entro la fine del 2026, ne definiranno i requisiti applicabili alle filiali di paesi terzi.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/09


WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/06

Iscriviti alla nostra Newsletter