Il contributo si propone di analizzare la recente ordinanza della Cassazione n. 20139 del 2026, che affronta il tema della ripartizione dell’onere probatorio nelle obbligazioni pecuniarie adempiute mediante assegno bancario, con riferimento al dovere di cooperazione del creditore e ai principi che regolano la prova del pagamento.
Ancora una volta, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato, in tema di obbligazioni pecuniarie, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la ripartizione degli oneri probatori tra il debitore che assume di aver adempiuto mediante assegno bancario e il creditore che ne contesti il mancato incasso.
1. Ricostruzione della fattispecie e coordinamento tra le norme sostanziali sull’adempimento e la regola processuale di riparto dell’onere probatorio
Il quadro normativo entro cui si colloca l’ordinanza della Corte di Cassazione in commento è articolato e si snoda attraverso il combinato disposto degli articoli 1176, 1175, 1375 e 2697 c.c.
L’art. 1176 c.c. attribuisce al debitore l’obbligo di adempiere alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, obbligo che si ritiene soddisfatto, nelle obbligazioni pecuniarie, mediante la messa a disposizione della somma dovuta attraverso un mezzo di pagamento idoneo.
In tema di adempimento mediante titoli di credito, la consegna dell’assegno bancario, una volta accettato dal creditore, integra un mezzo di pagamento da intendersi pro solvendo e non pro soluto, corrispondendo ad un principio generale secondo cui l’effetto liberatorio si produce non con la mera consegna del titolo, ma con la sua successiva negoziazione e incasso.
La norma di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. attiene, invece, al comportamento delle parti nell’esecuzione del rapporto obbligatorio, ponendo, qui in capo al creditore, l’onere di cooperare secondo buona fede, affinché il pagamento offerto possa avere regolare esecuzione.
Sul piano processuale poi, la disposizione di cui all’art. 2697 c.c. deve essere coordinata con la natura della prova richiesta al creditore in ordine al mancato incasso del titolo.
In virtù dell’art. 2697 c.c., sul debitore che eccepisce l’adempimento incombe l’onere della prova, principio che tuttavia non si estende, secondo l’ordinanza in commento, alla dimostrazione dell’effettivo incasso da parte del creditore.
L’art. 2697 c.c. pone in capo a chi vuol far valere un diritto l’onere di dimostrare le circostanze fattuali a fondamento della propria domanda; nell’ipotesi in cui il debitore alleghi di aver soddisfatto la propria obbligazione mediante consegna di assegni accettati dal creditore, la prova del mancato incasso, e delle ragioni che lo hanno impedito, ricade su quest’ultimo.
L’effetto liberatorio, dunque, non si identifica con la mera consegna del titolo in sé considerata, ma con il procedimento satisfattivo che essa è idonea ad attivare.
2. Orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità
L’ordinanza in commento si pone nel solco della giurisprudenza già diffusa in materia[1].
Secondo alcune recenti decisioni, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede.
È orientamento consolidato quello secondo cui l’assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore; da tale momento sorge in capo al creditore prenditore un dovere di cooperazione, improntato a buona fede, che si traduce nell’onere di presentare il titolo all’incasso entro i termini di legge.
Nell’ipotesi di rifiuto o di mancato incasso del titolo senza giustificato motivo, costituisce ius receptum che tale condotta non consenta al creditore di imputare al debitore l’inadempimento e di agire per il pagamento della medesima somma già oggetto di consegna mediante assegno.
3. L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 20139 del 2026
L’ordinanza n. 20139 del 2026 trae origine dall’azione giudiziale incardinata da un lavoratore nei confronti di una società al fine di ottenere il pagamento del residuo di un accordo transattivo, per un importo complessivo di 87.600 euro. Ritenendo di aver ricevuto solo parte delle somme pattuite, il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per circa 49.500 euro. La società datrice di lavoro si era opposta sostenendo di aver pagato mediante diversi assegni bancari, consegnati tramite il difensore del dipendente, a saldo del debito.
Il Tribunale, in primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo provato l’adempimento mediante la consegna dei titoli. La Corte di appello ha tuttavia ribaltato la decisione, affermando che non risultava provato che il dipendente avesse effettivamente incassato gli assegni, e ponendo quindi a carico del debitore anche la prova dell’effettiva riscossione delle somme.
La Cassazione, sezione lavoro, ha accolto il ricorso del datore di lavoro, cassando con rinvio la sentenza d’appello, sulla base della circostanza che, una volta provata la consegna degli assegni accettati dal creditore, è quest’ultimo a dover dimostrare il mancato incasso e le ragioni, a lui non imputabili, che lo hanno impedito, come ad esempio il furto o lo smarrimento, non potendo altrimenti imputare al debitore l’inadempimento.
Il principio di diritto sancito dall’ordinanza in questione afferma che la consegna dell’assegno bancario, accettato dal creditore, costituisce un mezzo di pagamento pro solvendo e fa sorgere in capo al creditore un dovere di cooperazione improntato a buona fede, il cui mancato assolvimento non può essere posto a carico del debitore.
Come affermato dall’ordinanza in commento, ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece sul creditore la prova del mancato incasso.
In altri termini, il debitore che abbia consegnato l’assegno accettato dal creditore non è tenuto a dimostrarne anche l’effettiva riscossione, dovendosi tale onere, per il principio di vicinanza alla prova, ricondurre in capo a chi solo è nella condizione di conoscere le ragioni del mancato incasso.
La Cassazione ha quindi affermato i seguenti principi di diritto:
- in tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegni bancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere pro solvendo;
- il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede;
- l’assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore;
- soddisfatto il dovere di prestazione del debitore mediante la traenza e la consegna degli assegni bancari accettati dal creditore, sorge un onere di cooperazione del creditore di porre all’incasso gli assegni medesimi, ispirato a buona fede e correttezza, pena l’impossibilità di far valere l’asserito inadempimento del debitore;
- ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece sul creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, bensì nella corrispondente prova di fatti positivi quali, esemplificativamente, lo smarrimento oppure il furto, idonei a dimostrare che il mancato possesso non sia riconducibile al pagamento, bensì a fatto non imputabile al creditore prenditore.
4. Considerazioni conclusive
Come abbiamo avuto modo di ripercorrere, nei rapporti tra debitore e creditore di un’obbligazione pecuniaria, la normativa applicabile, come interpretata dalla giurisprudenza, si muove attorno alla qualificazione dell’assegno come mezzo di pagamento pro solvendo, al dovere di cooperazione del creditore secondo buona fede e ai principi probatori processuali.
La consegna dell’assegno bancario resta per il debitore l’elemento probatorio per eccellenza, quello da cui scaturisce l’effetto liberatorio, sia pure condizionato al successivo incasso, salvo che il mancato incasso sia imputabile a condotta del creditore contraria a buona fede.
Inoltre, sul piano processuale, la consegna del titolo rappresenta una linea di separazione sulla quale fondare le valutazioni in ordine al superamento o meno del principio di vicinanza alla prova tra le parti.
In un’ottica pragmatica, ai sensi dell’art. 2697 c.c., come interpretato dall’ordinanza in commento, il debitore che agisca in opposizione a decreto ingiuntivo, o che intenda comunque dimostrare l’adempimento, ha l’onere di provare l’emissione e la consegna dell’assegno accettato dal creditore, senza dover altresì dimostrare l’effettivo incasso dello stesso.
Diversamente, il creditore che intenda far valere l’inadempimento del debitore, pur in presenza di assegni consegnati e accettati, è onerato della prova del mancato incasso e delle ragioni, a lui non imputabili, che lo hanno determinato.
Tale onere, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una prova estremamente difficile o praticamente impossibile da fornire, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento, potendo il creditore assolvervi mediante la prova di fatti positivi, quali il furto o lo smarrimento del titolo, idonei a dimostrare che il mancato possesso non sia riconducibile a un pagamento già perfezionato.
Ne consegue che il creditore non possa pretendere dal debitore, una volta provata la consegna dell’assegno accettato, la dimostrazione dell’avvenuto incasso, gravando su di lui l’onere di cooperazione secondo buona fede e correttezza.
A questo punto le strade percorribili restano le seguenti:
- il debitore ha consegnato l’assegno, accettato dal creditore, e potrà quindi limitarsi a provare tale consegna in giudizio, senza onere ulteriore in ordine all’incasso;
- il creditore contesta l’adempimento e, in tal caso, avrà l’onere di dimostrare il mancato incasso e le ragioni a lui non imputabili che lo hanno impedito, pena l’impossibilità di far valere l’inadempimento del debitore.
Dal punto di vista del diritto processuale civile, l’ordinanza in commento offre in ultimo un contributo chiarificatore su un profilo spesso trascurato nella prassi giudiziaria: la distinzione tra onere di allegazione e onere di prova, da un lato, e tra allegazione generica e allegazione specifica dei fatti costitutivi, dall’altro. Tale distinzione è tutt’altro che nominalistica: essa incide direttamente sull’applicabilità del principio di vicinanza della prova e, per tale via, sulla determinazione del soggetto su cui grava il rischio della mancata prova (periculum probationis).
[1] Cass. nn. sez. II 33566/2021, sez. II 15709/2021, sez. II 14372/2018 sez. III 26161/2014 e sez. I n. 17749/2009 (prima formulazione del principio).

