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ESMA sull’applicazione delle opzioni binarie ai mercati predittivi

3 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha rilasciato una dichiarazione relativa all’applicazione ai c.d. mercati predittivi (prediction markets) – o contratti su eventi – delle misure nazionali di intervento sui prodotti relativi alle c.d. “opzioni binarie” (come la delibera Consob n. 20975 /2019, che ne ha vietato la commercializzazione, distribuzione e vendita).

In particolare in tale dichiarazione ESMA ricorda alle società l’obbligo di valutare se i prodotti di nuova emissione rientrino nell’ambito di applicazione delle misure di intervento esistenti relative alle opzioni binarie.

I contratti in oggetto sono prodotti il cui esito finanziario è binario (un pagamento fisso o nessun pagamento) e dipende da una risposta positiva o negativa a una domanda relativa a un evento futuro.

Esistono contratti su eventi per un’ampia varietà di domande relative a eventi: la loro qualificazione come strumenti finanziari dipende dalla domanda relativa all’evento. Tali contratti possono (anche) essere qualificati come scommesse ai sensi della legislazione nazionale in materia di giochi d’azzardo.

Tuttavia, solo i contratti su eventi con una domanda connessa ad uno strumento derivato del tipo swap, come menzionato nella sezione C, punti da 4 a 10, dell’allegato I della MiFID II sono classificati come strumenti finanziari.

In quest’ultima ipotesi, tali strumenti finanziari sono classificati infatti come derivati e, dato l’esito binario, rientrano nell’ambito di applicazione delle misure nazionali di intervento sui prodotti relative alle opzioni binarie adottate dalle autorità nazionali competenti, che ne vietano la commercializzazione, la distribuzione o la vendita a clienti al dettaglio.

Le misure nazionali di intervento sui prodotti relative alle opzioni binarie sono state adottate dalle autorità nazionali competenti nelle rispettive giurisdizioni e riflettono le misure temporanee originarie adottate dall’ESMA nel 2018 (ESMA Decision 2018/795/UE) che includevano una definizione di opzioni binarie.

In questo contesto, ESMA ricorda che la denominazione commerciale fornita dalle imprese (ad esempio, “contratti evento”) è irrilevante per la categorizzazione, ai sensi della MiFID II, dei prodotti distribuiti, commercializzati o offerti ai clienti, e le imprese devono condurre un’attenta analisi giuridica di tali prodotti e del loro funzionamento, al fine di verificare se possano rientrare nell’ambito di applicazione delle misure di intervento sui prodotti.

Le imprese devono condurre tale attenta analisi giuridica attenendosi in ogni momento all’obbligo generale di agire con onestà, correttezza e professionalità, nel migliore interesse dei clienti, ai quali sono vincolate; di conseguenza, poiché i contratti evento con esito binario e pagamento binario sono probabilmente derivati ​​che costituiscono strumenti finanziari, è probabile che rientrino nell’ambito di applicazione delle misure di intervento sui prodotti.

La dichiarazione ricorda inoltre alle imprese che la distribuzione di contratti su eventi che si qualificano come strumenti finanziari nell’UE richiede un’autorizzazione come impresa di investimento ai sensi della MIFID, anche qualora siano distribuiti esclusivamente a clienti non al dettaglio.

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