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Giurisprudenza

Legittimazione dell’ente gestore del Fondo di Garanzia in sede fallimentare

29 Giugno 2026

Gianni Capobianco, Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche nell’Università degli Studi di Siena

Cassazione Civile, Sez. 1, 29 ottobre 2025, n. 28602 – Pres. Terrusi, Rel. Crolla

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2025, n. 28602 la Suprema Corte di Cassazione (Pres. Terrusi, Rel. Crolla) ha ritenuto meritevoli di essere trattate in pubblica udienza ex art.375, co. 1, c.p.c. due distinte questioni nomofilattiche, attinenti alla legittimazione ad agire del Fondo di garanzia in sede di ammissione al passivo fallimentare.

La prima, rilevabile d’ufficio, avente ad oggetto la legittimazione ad agire, mediante ricorso per Cassazione, di un ente finanziatore per conto del Fondo di garanzia che, sebbene titolare del rapporto giuridico controverso, non abbia presentato l’iniziale domanda di ammissione.

La seconda questione in relazione alla possibilità da parte dell’ente gestore del Fondo di Garanzia di far valere, in via surrogatoria, in sede fallimentare il proprio credito derivante dall’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito garantito, anche quando quest’ultimo sia stato ammesso al passivo per lo stesso credito; in caso di risposta positiva, degli strumenti processuali attraverso i quali possa realizzarsi la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.

Il caso originava dalla richiesta di insinuazione al passivo in privilegio ex art. 24 comma 33 l. 449/97 avanzata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) di un credito derivante dall’escussione delle garanzie concesse da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (BM-MC) mandataria del Fondo di Garanzia, in favore delle piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996, per l’adempimento da parte della fallita dei finanziamenti erogati dalle banche.

Il Tribunale di Milano aveva ammesso ADER solo in via chirografaria in surrogazione legale delle banche, dichiarando inammissibile la domanda di riconoscimento del credito di cui al combinato disposto di cui degli artt. 9, co. 5 del d.lgs. n. 123/1998 e 8-bis, co. 3, del d.l. n3 del 2015. Veniva, inoltre, accolta la domanda di surrogazione legale di ADER nei diritti della banche finanziatrici che erano già state ammesse allo stato passivo.

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