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Conti cointestati tra coniugi: titolarità sostanziale e riflessi nel pignoramento

30 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La gestione dei conti correnti cointestati tra coniugi è uno degli ambiti ove le valutazioni dell’intermediario è opportuno non siano limitate solo al dato formale della cointestazione: la giurisprudenza di legittimità ha infatti progressivamente chiarito che la facoltà di operare disgiuntamente, la solidarietà nei rapporti con la banca e la titolarità sostanziale delle somme costituiscono profili distinti, con rilevanti conseguenze operative.

Il tema assume particolare rilievo sia nella gestione ordinaria del rapporto sia nelle procedure esecutive, soprattutto quando i coniugi abbiano scelto il regime della separazione dei beni.


Delle problematiche connesse alla gestione dei rapporti di conto corrente fra coniugi, se ne discuterà ampiamente nel corso del nostro prossimo webinar del 07 luglio 2026, “Tutela degli incapaci e diritto di famiglia nei rapporti bancari“.


L’art. 1854 C.c. attribuisce ai cointestatari, nei rapporti con la banca, una posizione di solidarietà attiva e passiva, consentendo, salvo diversa pattuizione, a ciascun intestatario di operare sull’intero rapporto. Tale disciplina, tuttavia, regola esclusivamente il rapporto esterno tra banca e clienti.

Nei rapporti interni tra i cointestatari trova invece applicazione l’art. 1298 C.c., secondo il quale le quote si presumono uguali, ma soltanto in mancanza di prova contraria. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la cointestazione del conto non determina automaticamente una pari appartenenza delle somme depositate, poiché la presunzione di comproprietà può essere superata dimostrando che la provvista proviene esclusivamente da uno dei correntisti.

La Cassazione, con pronuncia n. 22904/2025, ha chiarito che, in caso di conti correnti bancari cointestati tra coniugi in regime di separazione dei beni, la presunzione di contitolarità delle somme depositate può essere superata dalla prova che le somme provengano esclusivamente dal reddito di uno dei coniugi e che la cointestazione sia stata effettuata per ragioni di mera comodità gestionale: in questo caso, il cointestatario privo di effettiva titolarità non può legittimamente disporre delle somme oltre la quota di spettanza, e i prelievi effettuati in assenza di titolo sono da considerarsi illeciti.

Un’importante conferma (e ulteriore specificazione) di tali principi proviene dalla recente pronuncia della Cassazione – n. 5009 del 05 marzo 2026 – che ha ribadito come la cointestazione di un conto corrente attribuisce, nei rapporti interni tra i cointestatari, una presunzione di contitolarità paritaria del saldo attivo ai sensi dell’art. 1298, comma 2, C.c., senza tuttavia trasformare tale presunzione in una regola assoluta.

La Corte ha precisato che tale presunzione può essere superata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, idonee a dimostrare che le somme depositate fossero di esclusiva pertinenza di uno solo dei cointestatari. Non è quindi sufficiente dimostrare che i versamenti siano stati materialmente effettuati da uno dei correntisti; occorre invece provare che quelle somme appartenevano esclusivamente a quest’ultimo e non costituivano patrimonio comune.

La pronuncia assume particolare interesse per gli intermediari perché distingue nettamente il profilo contrattuale del rapporto bancario, disciplinato dall’art. 1854 c.c., dal diverso profilo della titolarità sostanziale della provvista, che continua a essere regolato dall’art. 1298 C.c. e che richiede un autonomo accertamento probatorio.

La banca può quindi legittimamente consentire a ciascun cointestatario di operare sul rapporto secondo le regole pattuite, mentre la reale appartenenza delle somme rileva esclusivamente nei rapporti interni tra i cointestatari o nei confronti dei terzi, come accade nelle controversie successorie o nelle procedure esecutive.

Il pignoramento dei conti cointestati fra coniugi in separazione dei beni

Le criticità aumentano quando uno solo dei coniugi risulti debitore esecutato.

Nel regime di separazione dei beni non opera infatti alcuna comunione patrimoniale legale e la cointestazione del conto non consente di presumere che tutte le somme appartengano automaticamente ad entrambi i coniugi.

Sul piano processuale, il pignoramento presso terzi investe normalmente l’intero rapporto bancario, poiché la banca risulta debitrice verso il correntista in forza della solidarietà prevista dall’art. 1854 c.c.

Ciò non significa, tuttavia, che il creditore abbia diritto ad ottenere l’intero saldo: l’assegnazione potrà infatti riguardare esclusivamente la quota effettivamente spettante al debitore, la quale si presume pari al 50%, salvo prova contraria.

Il coniuge non debitore conserva pertanto la possibilità di intervenire nel procedimento esecutivo dimostrando che le somme appartengono, in tutto o in parte, esclusivamente a lui, ad esempio mediante la documentazione relativa agli accrediti degli stipendi, ai bonifici ricevuti o ad altre fonti di provvista. La presunzione di pari titolarità, infatti, non è assoluta e può essere superata attraverso idonea prova documentale o presuntiva.

Per gli operatori bancari, tali principi suggeriscono particolare attenzione nella gestione delle notifiche di pignoramento riguardanti rapporti cointestati: la banca deve distinguere chiaramente il proprio ruolo di terzo pignorato dall’accertamento della proprietà delle somme, che compete esclusivamente al giudice dell’esecuzione.

Nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. l’intermediario dovrà rappresentare l’esistenza del rapporto cointestato e l’ammontare del saldo, evitando valutazioni sulla spettanza sostanziale delle somme ai singoli correntisti, profilo destinato ad essere definito nel contraddittorio tra creditore, debitore e cointestatario non obbligato.

La recente evoluzione giurisprudenziale conferma, in definitiva, che la cointestazione costituisce un elemento rilevante sotto il profilo contrattuale, ma non esaurisce l’indagine sulla titolarità patrimoniale delle somme depositate.

Per gli intermediari ciò implica la necessità di gestire i rapporti cointestati con procedure interne che tengano distinti il piano dell’operatività bancaria da quello dell’accertamento dei diritti sostanziali, riducendo il rischio di contestazioni sia nella gestione ordinaria del rapporto sia nell’ambito delle procedure esecutive.

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