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Al trasferimento della nuda proprietà dell’azienda non si applica l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni

15 Luglio 2019

Con risposta ad interpello n. 231 del 12 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346 del 1990 nel caso del trasferimento del diritto di nuda proprietà di un’azienda.

Tale norma prevede che, in generale, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Detto passaggio, ricorda l’Agenzia, si verifica anche nell’ipotesi in cui il soggetto sia beneficiario esclusivamente del diritto di usufrutto, posto che l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l’azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme.

Diversamente, il “nudo proprietario”, pur avendo la titolarità del bene gravato dall’usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta a titolo gratuito.

In tale caso, quindi, non può trovare applicazione tale disposizione agevolativa, in assenza di uno dei presupposti necessari, vale a dire la prosecuzione dell’esercizio dell’attività dell’impresa per i cinque anni successivi al trasferimento.


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