La Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza dell’8 giugno 2026, n. 18458 (Pres. Rossetti, Rel. Saija), si è pronunciata in merito ai limiti di validità di una clausola nella polizza D&O che obblighi l’assicuratore a pagare alla società assicurata le somme da questa versate all’amministratore danneggiante.
Nella presente occasione, la Corte enuncia il seguente principio di diritto “È nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza c.d. “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni”.
Nel caso di specie, la polizza D&O (Directors & Officers) era stata stipulata per tenere indenne la società, i relativi amministratori e dipendenti, dal rischio di perdite pecuniarie derivanti dalle richieste di risarcimento formulate da terzi nei loro confronti e conseguenti ad atti illeciti di amministratori e dipendenti.
In via più generale, la Cassazione ricorda come le polizze D&O si qualificano come polizze multirischio, in quanto coprono:
- la responsabilità civile di amministratori e dirigenti di società commerciali
- le perdite patrimoniali della società per gli importi versati al fine di tenere indenne l’amministratore dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi, se il pagamento è “richiesto o dovuto a termini di legge” (qualificabile come assicurazione contro i danni).
In merito alla seconda funzione citata, la Corte evidenzia come il committente, nel nostro ordinamento, non abbia l’obbligo di tenere indenne l’amministratore per i danni da egli causati a soggetti terzi.
Tali clausole, si precisa, sorgono nel contesto statunitense dove vi è l’obbligo di tenere indenne l’amministratore che, agendo in buona fede e nell’adempimento dei propri obblighi societari, abbia causato un danno a terzi.
Nell’ordinamento italiano, però, non vi è né la presunzione della buona fede dell’amministratore e neppure l’obbligo legale, per la società, di tenerlo indenne dalle presente risarcitorie di terzi.
Per i suesposti motivi, la clausola che preveda l’obbligo per l’assicuratore di tenere indenne la società assicurata dagli esborsi effettuati “per legge” agli amministratori che abbiano causato un danno a terzi, con dolo o colpa, se inserita nelle polizze D&O, è da considerarsi nulla ex art. 1895 C.c. in quanto il rischio deve considerarsi inesistente.
