La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19264 dell’11 giugno 2026, si è pronunciata nuovamente sulle conseguenze della violazione delle regole di sana e prudente gestione in capo alla banca, in occasione della valutazione del merito creditizio presupposto per la concessione di un mutuo ad un’impresa in crisi (poi fallita): in particolare, ha confermato la nullità del contratto di mutuo per violazione di norme di carattere penale.
Nel caso di specie, la banca aveva insinuato al passivo un credito derivante da un finanziamento chirografario assistito da garanzia pubblica MCC; il giudice delegato aveva rigettato la domanda, rilevando la nullità del contatto di finanziamento, qualificato come mutuo di scopo, per deviazione dalla causa assegnatagli dalla legge e per la violazione di norme imperative, anche di rilevanza penale. Anche il Tribunale collegiale, in sede di opposizione allo stato passivo della banca, confermava l’orientamento del giudice delegato.
La Cassazione, chiamata a riesaminare la questione, rigetta il ricorso della banca, pur correggendo in parte la motivazione del decreto impugnato.
La Corte ritiene infatti non corretta l’affermazione del Tribunale di merito secondo cui alla violazione dell’art. 5 T.U.B. conseguirebbe la nullità del contratto di finanziamento, in quanto contrario a norme imperative ex art. 1418 C.c.
L’art. 5 T.U.B. pone, in termini generali, l’obbligo di sana e prudente gestione in capo ai soggetti vigilati: tuttavia, la mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto di mutuo (in tal senso richiama Cass. S.u. n. 33719/2022 e Cass. n. 7949/2023, sul superamento dei limiti di finanziabilità con mutuo fondiario; Cass. S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sulla garanzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti).
La nullità, tuttavia, sussiste, qualora alla violazione delle norme che impongono la sana e prudente gestione si associ la violazione di norme incriminatrici penali, come:
- quelle che sanzionano la bancarotta semplice, ovvero avere compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento e avere aggravato il dissesto con colpa grave
- l’indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute (ex art. 316-ter C.p.)
Poiché tali reati erano stati accertati in via incidentale dal Tribunale di merito nel caso di specie, per la Corte è proprio questo il corretto fondamento normativo alla confermata decisione di rigettare la domanda di ammissione al passivo del credito vantato dalla banca.
Nel caso di specie, infatti, risultava provato che, al momento della concessione del finanziamento, la società versasse in una situazione di crisi tale da far sorgere seri dubbi circa la sua capacità di generare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere la continuità: da ciò la corretta affermazione, nel decreto impugnato, che la concessione del finanziamento integri un’operazione gravemente imprudente, che ha contribuito ad aggravare la crisi della società, anche considerando che lo stesso era stato utilizzato per “tacitare un credito chirografario e, in particolare, per azzerare il saldo negativo di un conto corrente accesso dalla società presso la banca“.
Era inoltre stato accertato che la banca fosse consapevole della situazione in cui versava la società, in ragione dei pregressi inadempimenti rispetto alle scadenze dei canoni di un contratto di leasing e dei ripetuti sforamenti del limite del fido concesso sul conto corrente: in tale contesto, correttamente – per la Corte – il Tribunale di merito ha ritenuto accertato che il finanziamento, essendo stato utilizzato per ripianare l’esposizione sul conto corrente, fu stipulato per conseguire la garanzia integrale prestata da MCC su un credito chirografario della banca verso un soggetto difficilmente solvibile.


