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Giurisprudenza

Estinzione anticipata credito al consumo e retroattività della Lexitor

17 Giugno 2026

Antonio Di Ciommo – Dottore di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Cassazione Civile, Sez. I, 8 maggio 2026, n. 13328- Pres. Scoditti, Rel. Vitrò

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza 8 maggio 2026, n. 13328, la sez. I civ. della Corte di cassazione (Pres. Scoditti, Rel. Vitrò), richiamandosi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. Lexitor), e alla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, ha ribadito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se anteriore al 25 luglio 2021, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi quelli di intermediazione.

La Corte ha osservato che l’art. 125-sexies TUB, nella formulazione anteriore alla riforma del 2021, riproduce in modo pressoché identico l’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE e va perciò interpretato in senso conforme alla Lexitor, secondo cui il diritto alla riduzione “include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” – la S.C. evidenzia che, con la predetta pronuncia, la Corte costituzionale ha rimosso il vincolo interpretativo imposto dalle norme secondarie che limitavano il rimborso ai soli costi recurring rendendo così possibile, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, interpretare il vecchio art. 125-sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor.

Quanto alla portata temporale, la Corte ha ribadito che le sentenze interpretative della Corte di giustizia hanno valore vincolante ed erga omnes, costituendo “ulteriore fonte del diritto comunitario“, sicché il giudice nazionale “può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa”, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017). Ha aggiunto che, data la coincidenza testuale tra l’art. 125-sexies e l’art. 16 della Direttiva, l’obbligo di interpretazione conforme non sconfinava nel contra legem e che il potere di limitarne nel tempo gli effetti spetta alla sola Corte di Giustizia.

La Corte ha poi escluso che la natura di costi up front o di esborsi a favore di terzi sottragga le commissioni di intermediazione dal diritto del cliente a ottenerne la riduzione proporzionale: trattandosi di costo totale del credito, vi rientrano anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi, posto che l’onere di anticipare al cliente la quota non goduta è speculare al vantaggio tratto dal versamento anticipato dell’intera commissione, gravante sul cliente. Resta salvo il diritto di regresso del finanziatore verso l’intermediario del credito “per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito” (art. 125-sexies, comma 3, TUB).

Pur ravvisando l’omessa pronuncia del giudice di merito sul criterio di calcolo, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 C.p.c. e ha privilegiato il criterio del pro rata temporis rispetto a quello del “costo ammortizzato” ritenendo il primo più comprensibile e verificabile ex ante dal consumatore e, dunque, più aderente allo spirito di tutela della Lexitor, alle esigenze di trasparenza e di facile applicazione di cui all’art. 39 della Direttiva 2008/48, mentre il secondo sarebbe, invece, applicabile ai soli contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021.

Nel caso di specie, un consumatore aveva sottoscritto nel 2013 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, comprensivo di commissioni alla rete distributiva pari a € 3.641,40, da restituire in 120 rate.

Estinto il finanziamento alla quarantottesima rata, l’istituto di credito aveva operato, ex art. 125-sexies TUB, una riduzione del costo totale del credito di € 870,82, riferita ai costi dovuti per la residua durata del prestito.

Il consumatore aveva convenuto la banca dinanzi al Giudice di Pace di Savona per ottenere l’ulteriore somma di € 2.184,48, pari alla quota delle commissioni di rete rapportata alle rate residue; la banca aveva eccepito che tali commissioni erano per il 90% costi up front, già riversati all’intermediario del credito e comunque già rimborsate in forza delle previsioni contrattuali.

Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, condannando la banca al pagamento di € 1.313,66 e ritenendo inefficace la clausola che limitava la rimborsabilità dei costi; il Tribunale di Savona aveva respinto l’appello dell’istituto, confermando, alla luce della Lexitor, la rimborsabilità proporzionale del costo totale del credito e l’applicabilità dell’art. 125-sexies TUB nella sua formulazione previgente.

Avverso tale sentenza la banca aveva proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui il consumatore resisteva con controricorso. 

La Corte, alla luce di quanto sopra, ha rigettato il ricorso, condannando la banca ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 700,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

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