Il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2674 del 23 marzo 2026 (Pres. Sirena, Rel. Maimeri), si è pronunciato sulla domanda di risoluzione di un contratto di finanziamento finalizzato.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva stipulato nel luglio 2022 un contratto di finanziamento per €10.490,00 (72 rate) tramite una società convenzionata, destinato all’acquisto di tre beni, tra cui un sistema di Domotic Building Automation mai consegnato.
A fronte del protrarsi dell’inadempimento, la consumatrice aveva inviato diffida al fornitore nell’aprile 2024 e, non ottenendo risposta, aveva adito l’ABF chiedendo la risoluzione integrale del contratto e il rimborso delle rate versate.
L’intermediario si era opposto, contestando la gravità dell’inadempimento e lamentando l’assenza di una perizia tecnica attestante i beni non consegnati, nonché il notevole ritardo con cui era stata formulata la diffida.
Il collegio ha preliminarmente confermato la sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di fornitura, presupposto necessario per l’applicabilità dell’art. 125-quinquies TUB.
Ha poi ribadito, richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 12645/2021, che “incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore”, precisando tuttavia che tale onere non si estende alla prova del fatto negativo (mancata consegna), bensì alla dimostrazione della sua rilevanza ai sensi dell’art. 1455 C.c. – prova che può essere fornita anche per presunzioni (cfr. Cass. n. 25603/2023).
Nel caso concreto, avendo l’intermediario omesso di fornire prova dell’avvenuta consegna del bene contestato, il Collegio ha ritenuto accertato l’inadempimento. Ha inoltre escluso ogni rilievo alla pretesa connessione con un’offerta di fornitura energetica, in quanto i contratti di somministrazione sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 125-quinquies TUB per effetto dell’art. 121, comma 1, lett. b) TUB.
Pur a fronte di un inadempimento parziale, il Collegio ha disposto la risoluzione integrale del contratto di finanziamento e il rimborso degli importi percepiti, rilevando che la risoluzione parziale, pur astrattamente ammissibile secondo la citata decisione n. 12645/2021, presuppone un’esplicita domanda del ricorrente, non formulata nel caso di specie.


