Con la sentenza n. 9260/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di società collegate ai sensi dell’art. 2359, comma 3, C.c., il collegamento societario esterno postula l’accertamento rigoroso e in concreto dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra, posto che tale situazione non può essere automaticamente desunta sulla base del mero rapporto di parentela o di affinità sussistente tra soggetti che siano soci di compagini sociali distinte.
Resta fermo che l’eventuale riscontro di un collegamento societario esterno non è di per sé sufficiente a far presumere, ai sensi dell’art. 2497-sexies, C.c., l’esistenza di un gruppo societario.
La vicenda giurisprudenziale in discorso trae origine dall’impugnazione da parte di una S.r.l. a socio unico di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011, per il cui tramite l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi derivanti da cospicui versamenti finanziari effettuati a favore della contribuente da parte di altre due società.
L’Amministrazione finanziaria aveva qualificato tali flussi come componenti straordinari di reddito, causa l’inattendibilità delle scritture contabili e l’assenza di giustificazioni economiche o documentali.
Per contro, la società contribuente sosteneva la natura non imponibile delle somme, iscritte a bilancio come finanziamenti infragruppo privi di valenza reddituale in quanto attuati all’interno di un medesimo gruppo societario di natura, fondamentalmente, familiare.
Il Giudice di seconde cure riformava integralmente la pronuncia di rigetto emessa nel primo grado di giudizio, ravvisando l’esistenza di un collegamento societario di fatto sulla base del mero vincolo di parentela tra le compagini sociali e della presenza di un procuratore speciale comune.
Siffatti elementi erano stati reputati idonei a presumere una convergenza di interessi e una notevole influenza reciproca, derivandone la neutralità fiscale dei flussi finanziari controversi.
L’Agenzia delle entrate impugnava dunque la sentenza, lamentando la violazione delle norme in materia di collegamento societario.
Su queste premesse, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso.
In primo luogo, il Collegio giudicante ha chiarito che il collegamento esterno impone la rigorosa individuazione dell’ente dominante, nonché delle specifiche modalità attraverso cui il legame familiare si sia tradotto in un’influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea della società controllata; valutazione del tutto omessa nel caso sub specie.
Ed invero, la configurabilità di un gruppo e la conseguente attrazione alla direzione unitaria richiedono la prova rigorosa dell’esercizio effettivo dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle consociate, mediante la dimostrazione di precisi e individuati atti di indirizzo della gestione.
Dipoi, sotto il profilo fiscale, l’irrilevanza reddituale delle movimentazioni finanziarie infragruppo prevista dall’art. 118 TUIR è subordinata all’esercizio espresso dell’opzione per il regime della tassazione di gruppo, restando esclusa in assenza di un rapporto di controllo civilistico e di una formale scelta per il consolidato nazionale.
Pertanto, l’esclusione dal reddito imponibile dei flussi finanziari opera unicamente tra società avvinte da controllo azionario che abbiano validamente optato per l’istituto della tassazione di gruppo: presupposti pacificamente assenti nella vicenda in commento.


