Con due recenti pronunce, i Collegi di Torino e di Roma dell’Arbitro bancario finanziario hanno consolidato il proprio orientamento sul concorso di responsabilità della banca nella frode patita dal cliente vittima di spoofing (nei casi in esame, sms spoofing e vishing caller ID spoofing).
Nel caso deciso dal Collegio di Torino con la pronuncia n. 668 del 26 gennaio 2026 (Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Isaia), la ricorrente lamentava di aver ricevuto un messaggio nella chat utilizzata abitualmente dalla banca in cui veniva avvisata di “un’operazione di sicurezza dati”, e di essere stata poi contattata telefonicamente da un sedicente operatore del servizio antifrode dell’intermediario, che la informava di un bonifico sospetto e le impartiva una serie di istruzioni per bloccarlo.
La ricorrente, quindi, comunicava al sedicente operatore i numeri della propria carta di pagamento e dava seguito alla notifica push per lo storno del bonifico in contestazione. Attraverso tali operazioni, però, veniva effettivamente disposto un pagamento a favore del truffatore.
Nonostante l’operazione fosse stata materialmente disposta dalla ricorrente e l’intermediario ne avesse provato la strong customer authentication (SCA) ai sensi del D. Lgs. n. 11/2010, l’Arbitro ha comunque ritenuto quest’ultimo corresponsabile del danno conseguente alla frode (si trattava di un caso di sms spoofing) e lo ha condannato a versare alla ricorrente una somma pari alla metà del pagamento contestato.
Il Collegio torinese, infatti, ha riconosciuto “l’insidiosità del meccanismo di aggressione, nonostante la maggiore diffusione di campagne informative sul tema”. Nel caso del messaggio di storno, poi, il Collegio ha rilevato “la presenza di una particolare insidiosità della frode, poiché il contenuto del messaggio induce ad una incolpevole abbassamento della soglia di attenzione”.
A distanza di un mese, il Collegio di Roma si è pronunciato su un caso simile, con la decisione n. 1794 del 26 febbraio 2026 (Pres. Sirena, Rel. Marinaro). Qui la ricorrente lamentava di aver eseguito due pagamenti a seguito del raggiro telefonico perpetrato da un sedicente operatore della sua banca, che la contattava con un numero riconducibile alla banca stessa.
In particolare, il sedicente operatore guidava la ricorrente nell’esecuzione di quattro operazioni finalizzate a bloccare quattro addebiti fraudolenti ed essa seguiva le istruzioni ricevute, rassicurata dalla provenienza della chiamata e dai messaggi di storno nel frattempo pervenuti. Invero, attraverso tali operazioni, la ricorrente disponeva due bonifici a favore del truffatore.
Fermo restando che i pagamenti contestati erano stati eseguiti integralmente dalla ricorrente, il Collegio romano ha ricordato che è comunque possibile rilevare una responsabilità concorrente della banca quando dagli atti emerge un suo apporto causale alla commissione della frode.
A tal riguardo, l’Arbitro ha formulato alcuni esempi:
- mancata disponibilità (anche temporanea) del numero verde della banca, che impedisca all’utente di accertare in via preliminare la genuinità delle indicazioni fornite dal frodatore
- mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente della banca, cui il pagatore si sia rivolto esponendo le richieste del frodatore
- mancato rilievo di indici di frode nel caso in cui il cliente sia stato indotto dal frodatore a disporre dei pagamenti nella convinzione di effettuare degli accrediti in conto e il blocco delle transazioni lo avrebbe reso consapevole dell’effettiva natura delle operazioni poste in essere.
Il Collegio romano, quindi, ha riconosciuto che la chiamata proveniente da un numero apparentemente riconducibile all’intermediario (c.d. vishing caller ID spoofing) è equiparabile allo sms spoofing, “con la conseguenza che viene ravvisato un concorso colposo delle parti, imputando all’intermediario la colpa di non avere adottato tutti i presidi di sicurezza necessari a impedire che il truffatore potesse chiamare la cliente con un numero riferibile all’intermediario medesimo“.
Pertanto, il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo alla ricorrente in via equitativa una somma pari a circa alla metà dell’importo richiesto.


